Nel caso di urto laterale tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 311/2021 del 05/05/2021- RG n. 2406/2016)
Il sinistro stradale trae origine dallo scontro tra la Fiat Panda e la Renault Megane che provenendo da una strada laterale si immetteva sulla strada principale senza concedere la dovuta precedenza e non osservando il segnale di stop. A seguito dell’urto laterale tra veicoli i passeggeri della Fiat Panda riportavano lesioni fisiche.
L’Assicurazione convenuta deduce che la controparte non ha fornito alcuna prova del sinistro e delle modalità con cui il medesimo si sarebbe verificato.
La convenuta, inoltre, contesta la quantificazione dei danni esposta dalla controparte, rilevando che i pregiudizi descritti non possono essere, in ragione della loro entità, derivati dal sinistro.
La causa viene istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi e attraverso CTU medico -legale sulle persone degli attori.
Preliminarmente il Tribunale passa al vaglio la dinamica del sinistro.
Gli attori hanno dedotto responsabilità esclusiva della convenuta, rimasta contumace, nella causazione del sinistro, posto che la stessa si era immessa da una strada secondaria sulla strada principale, ove in quel momento transitava il veicolo condotto dall’attore, senza concedere la precedenza e in spregio all’obbligo di arrestarsi, segnalato dallo stop presente in prossimità dell’incrocio tra la strada secondaria e quella principale.
Parte convenuta, invece, pur non avendo specificamente contestato che il sinistro si era verificato secondo la dinamica descritta da parte attrice, ha invocato l’applicazione del concorso di responsabilità previsto dall’art. 2054, c. 2, c.c., stante lo scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.
La norma regolatrice, riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti, nonché dell’apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto.
Difatti, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Detto in altri termini, il comma 2 dell ‘art. 2054 c.c. prevede una presunzione, fino a prova contraria, di eguale con corso di colpa tra i conducenti.
La presunzione di pari responsabilità ha, comunque, una funzione sussidiaria e deve essere applicata soltanto ove le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso.
Nel sinistro in esame non è invocabile il concorso di responsabilità di cui all’art. 2054, c. 2, c.c.
Gli attori hanno dimostrato che, l’autoveicolo Renault della convenuta ometteva di concedere la precedenza e di arrestarsi al segnale di stop posto sulla strada secondaria percorsa.
La circostanza è desumibile sia dal Modulo CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, sia dalle deposizioni testimoniali.
Ebbene, l’obbligo di prudenza è soddisfatto solo da quei conducenti che, in zona del crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e di cautela, giustificato proprio dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica.
E’ pacifico, quindi, che il veicolo Renault della convenuta ha violato le regole di prudenza, immettendosi nella strada principale, dalla strada secondaria, senza concedere la precedenza e senza ponderare adeguatamente la velocità del veicolo condotto dall’attore, che già transitava sulla strada principale.
Ciò posto in punto di responsabilità, il Tribunale passa al vaglio le domande risarcitorie.
Il conducente della Panda ha riportato un “trauma distrattivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro; le lesioni hanno causato inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10; al 50% per giorni 10; al 25% di giorni 10. Alle lesioni riportate è residuato un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 2%.
Il trasportato ha riportato un “trauma distrattivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo della spalla destra; le lesioni hanno causato inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10; al 50% per giorni 10; al 25% per giorni 10. Alle lesioni riportate è residuato un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 1%.
Il secondo trasportato ha riportato un “trauma distrattivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo della spalla destra; le lesioni hanno causato inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10 ; al 50% pe r giorni 10 ; al 25% per giorni 10. Alle lesioni riportate è residuato un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 1% .
Per la monetizzazione viene fatto uso delle Tabelle milanesi.
In conclusione il Tribunale di Spoleto, accoglie la domanda degli attori e condanna, l’Assicurazione al pagamento in favore del conducente del veicolo di euro 2.341,80; in favore del primo trasportato di euro 1.591,94 e in favore del secondo trasportato di euro 1.612,86, oltre interessi.
Condanna, altresì, i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in euro 2.738,00 oltre esborsi e accessori e pone a carico dei convenuti le spese di CTU Medico-Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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