Il CTU ha accertato lo status di invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Tribunale di Trapani, Sez. Lavoro, Sentenza n. 175/2021 del 05/05/2021- RG n. 484/2020)

Il beneficiario dell’invalidità civile cita a giudizio l’Inps con ricorso in opposizione avverso la CTU espletata nella fase di ATP, chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988, nonché il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 (cecità parziale) in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Con successivo ricorso in opposizione la ricorrente proponeva inoltre opposizione avverso la CTU espletate in fase di ATP chiedendo il riconoscimento dello status di cecità parziale.

I due giudizi sono stati riuniti.

La causa viene istruita attraverso l’effettuazione di CTU Medico-Legale, ed entrambi i ricorsi vengono accolti.

Preliminarmente, il Tribunale ricorda che il presupposto sanitario affinché sia riconosciuto al mutilato, o all’invalido civile, il diritto all’indennità di accompagnamento è che sia stata accertata una condizione di inabilità totale (100%) per affezioni fisiche o psichiche a cui si aggiunge una impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbia necessità di un’assistenza continua.

Ciò premesso, il C.T.U. ha accertato la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie richieste affinché sia riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 a far data dal mese di agosto 2020.

Nello specifico, si legge nella CTU: “all’epoca della presentazione della domanda in via amministrativa, 27.12.2017, si potevano ravvisare i presupposti per definire l’attrice “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509 /88 L.124/98) medio -grave 67% -99%” nonché “Portatore di handicap ai sensi dell’art 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104; all’epoca della visita ad opera della commissione medico legale Inps del 06.03.2019, l’attrice poteva definirsi “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) gravi 100%” nonché “Portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104; l’evoluzione in senso peggiorativo del complesso nosologico ha determinato che all’agosto 2020 si potesse definire l’attrice non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e quindi si potevano ravvisare i presupposti per definire l’attrice “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88)”, precisando che ” tale status non è correlabile alla cecità parziale”; all’epoca della presentazione della domanda in via amministrativa del 21.03.2019, si potevano ravvisare i presupposti per definire l’attrice, ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 13 “cieca parziale”.

Le conclusioni del CTU vengono integralmente condivise dal Tribunale e poste a base dell’accoglimento delle domande.

Non viene pronunciata nessuna condanna riguardo la corresponsione delle provvidenze in quanto il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad A.T.P. è finalizzato, per legge, esclusivamente all’accertamento del requisito sanitario e non può sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.

Le spese di lite relative ai procedimenti ATP e di opposizione seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la ricorrente è in possesso dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 con decorrenza dalla visita ad opera della commissione medico legale Inps (06.03.2019); è in possesso dello status di invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88) con decorrenza dal mese di agosto 2020, e che tale status non è correlabile alla cecità parziale; è in possesso dello status di cieca parziale ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 13 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (21.03.2019); condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e pone le spese di CTU a carico dell’Inps.

Avv. Emanuela Foligno

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