L’acquisto di viveri e prodotti di genere alimentare per i propri figli non risparmia l’imputato dalla condanna per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare di cui all’art. 570 c.p.

I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza di condanna per l’uomo che per alcuni mesi dopo la separazione si era limitato ad acquistare prodotti alimentari per i propri figli contravvenendo ai suoi obblighi di mantenimento.

Per tale reato l’uomo era stato già condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa.

L’uomo aveva fatto più volte appello alla clemenza dei giudici di merito, adducendo a sua difesa di trovarsi in difficoltà economiche tanto da dover ricorrere all’aiuto di enti assistenziali e che comunque dopo la separazione aveva provveduto a mantenere i suoi figli, tutti di età inferiore ai diciotto, comprando lori dei viveri.

Ma anche per i giudici della Cassazione tali argomentazioni non erano sufficienti ad escludere il reato.

Ed invero – come già rilevato dai giudici di merito  – la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza (Sez. VI n. 53607/2014).

Senonché nel corso del giudizio di merito era stato accertato che anche l’ex coniuge fosse in evidente stato di indigenza e perciò, costretta a fare lavori saltuari e a ricorrere all’aiuto di terzi per provvedere alle esigenze dei propri figli.

I doveri dei genitori verso i propri figli

L’art. 147 del codice civile disciplina i doveri dei genitori verso i propri figli, prevedendo espressamente che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”.

Ne deriva che l’obbligo di mantenimento dei figli non si esaurisce in un obbligo meramente alimentare, avendo una portata assai più ampia.

Peraltro i giudici della Cassazione in più occasioni hanno ribadito il principio per cui neppure lo stato di disoccupazione del genitore separato lo esonera da tale obbligo di contribuzione.

In questo senso si pone anche la pronuncia in commento che ha confermato la condanna i via definitiva a carico del ricorrente.

La redazione giuridica

 

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