E’ rilevante che il danneggiato conoscesse la strada luogo del sinistro e tanto basta per indurre al concorso di colpa nella causazione dell’evento per contegno negligente del conducente (Tribunale Di Barcellona Pozzo Di Gotto, Sentenza n. 1104/2021 del 04/11/2021-RG n. 1509/2015)
L’automobilista chiede il risarcimento dei danni subiti a causa di una mareggiata che colpiva il tratto di strada provinciale. Viene appellata la sentenza con cui il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della Provincia di Messina. L’appellante lamenta l’accertamento ad opera del primo Giudice del concorso di colpa nella causazione del sinistro, non essendovi prova di un contegno negligente del conducente dell’auto di proprietà dell’attrice; della liquidazione del danno da fermo tecnico nella misura di EUR 100,00 e della mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da deprezzamento, pregiudizi da liquidare piuttosto nella misura richiesta di EUR 1.000,00; dell’omessa rivalutazione del danno liquidato, in quanto fondato su fatture del 2012 e, dunque, non attualizzato; della compensazione parziale delle spese di lite.
Preliminarmente viene rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla Provincia convenuta.
Passando all’esame del merito il primo motivo di appello è infondato.
Si duole l’appellante dell’accertamento del concorso di colpa nella causa del sinistro in capo alla conducente dell’auto di proprietà della prima e, quindi, della conseguente riduzione al 50% della somma oggetto del disposto risarcimento.
La censura, in particolare, si fonda sull’erroneo convincimento del primo Giudice, che, a dire dell’appellante, non avrebbe adeguatamente valutato gli atti di causa dai quali nessuna prova si ricavava in merito ad una condotta di guida negligente.
Sebbene non siano stati forniti elementi probatori utili all’affermazione della responsabilità esclusiva in capo alla conducente dell’auto di proprietà dell’attrice, in ogni caso dall’attività istruttoria espletata nel corso del giudizio è emersa l’esigibilità dalla prima di una condotta di guida alternativa, più prudente, la cui assenza ha concorso, pertanto, alla determinazione del sinistro.
A differenza di quanto sostenuto dalla odierna appellante, infatti, non è in differente che la conducente del veicolo abbia dichiarato di avere già percorso il tratto di strada controverso e, precisamente, di non percorrerlo da dieci giorni, da ciò invero ricavandosi che l’utilizzazione della strada de qua fosse frequente da parte della stessa o, in ogni caso, che la detta strada fosse da questa conosciuta.
Ed infatti, occorre a questo proposito ricordare che, secondo quanto affermato da altri testi, le mareggiate erano fenomeni che avevano già interessato la strada, tanto che il teste ha specificato che “normalmente dopo la mareggiata il manto veniva ripulito”.
Ergo, la conoscenza dello stato dei luoghi, lo stato dei luoghi stesso (la prossimità ad una curva, la vicinanza con il mare, la ridotta visibilità e le peculiari modalità del sinistro (lo sbandamento , il testacoda ed il successivo tamponamento con il marciapiede) inducono a ritenere che la condotta di guida non fosse pienamente consona alle – conosciute o conoscibili – condizioni del tratto strada percorsa, ciò consente di affermare che essa ha contribuito a cagionare il fatto generatore del danno oggetto della richiesta risarcitoria.
Per tali ragioni è corretto quanto deciso dal primo Giudice che ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria in ragione del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro pregiudizievole tra l’Ente custode ed il conducente dell’autoveicolo.
“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile”.
Ne consegue che, dunque, posta la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta ascritta al danneggiante, quest’ultimo può andare esente da responsabilità solo ove dimostri il c.d. caso fortuito ex art. 2051 c.c. .
Sotto tale profilo, l’Ente non ha fornito prove, limitandosi a invocare il caso fortuito in ragione della ascrivibilità dell’incidente alla presenza di pietrisco sul manto stradale, a sua volta dovuto alle mareggiate che avevano interessato il tratto di strada.
Sono altresì infondati il secondo ed il terzo motivo di appello principale, rispettivamente relativi alla ritenuta erronea quantificazione del danno da fermo tecnico ed alla omessa pronuncia sul danno da deprezzamento.
Avuto riguardo al danno da fermo tecnico, si ricorda in diritto che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, nel riconoscimento dei danni patiti dal danneggiato, il danno da fermo tecnico non può essere considerato “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, e sussistente per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione, occorrendo, al contrario, la prova specifica della durata del fermo e del danno, posto che, al pari di qualsiasi altro danno, esso va allegato e provato”.
Non è stata fornita alcuna prova di tale danno.
Eguali considerazioni riguardo al danno da deprezzamento. Da un lato viene rilevata la genericità della domanda, senza ulteriori specificazioni; per altro verso, la mancata attività probatoria sul punto svolta.
Accolto, invece, il quarto motivo di appello principale, inerente la mancata attualizzazione del danno liquidato.
Il quinto motivo di gravame, afferente alle spese di lite, viene rigettato. Atteso l’accoglimento parziale delle domande è corretta la compensazione per la metà delle spese decisa dal primo Giudice.
Avv. Emanuela Foligno
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