Nessun dubbio per il concorso di colpa del ciclista quando quest’ultimo compie un movimento inatteso e repentino che impedisce all’automobilista di compiere qualsiasi manovra per evitare di investirlo (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza N. 1462/2021 del 15-10-2021-RG 7757/2021)

In un caso di sinistro stradale che ha visto coinvolto un ciclista che nel percorrere la carreggiata, si fermava sulla parte destra, segnalando con il braccio sinistro la propria intenzione di svoltare a sinistra e, nello svolgimento di tale manovra, si trovava al centro della linea di mezzeria e veniva investito da un veicolo che procedeva a velocità sostenuta, il Tribunale così ha statuito: “Anche il ciclista può incorrere in un’ipotesi di concorso di colpa laddove, nell’accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Cds che, proprio per le loro caratteristiche, risultano valevoli nei confronti di tutti gli utenti della strada, come la disposizione di cui all’articolo 140 Cds che sancisce l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e comunque in maniera che sia salvaguardata la sicurezza stradale: ne consegue che al ciclista deve essere attribuito il 60 per cento della responsabilità del sinistro laddove ha tentato l’attraversamento della carreggiata mentre l’autovettura si trovava all’altezza del suo fianco sinistro, e che dunque abbia operato la svolta senza previamente accertarsi che la carreggiata fosse libera”.

La convenuta contesta la ricostruzione dei fatti e deduce che l’urto non avveniva frontalmente, bensì lateralmente e che il ciclista avrebbe svoltato repentinamente a sinistra mentre l’automobile si trovava già all’altezza del fianco sinistro della bicicletta.

Il Giudice osserva che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, l’accertamento delle rispettive responsabilità deve prendere le mosse dalla presunzione di colpa al 100% del conducente del veicolo e che, successivamente, si deve accertare la colpa del soggetto danneggiato riducendo progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del soggetto danneggiato.

Dalle prove testimoniali è emerso che il conducente del veicolo non ha fornito la prova liberatoria per andare esente da responsabilità, risultando che procedeva a velocità sostenuta.

La ricostruzione dei fatti fornita dal ciclista e dal conducente del veicolo è del tutto contrastante e dal verbale di intervento della Polizia Stradale emerge che l’impatto è stato laterale e non frontale.

Conseguentemente, la bicicletta ha tentato l’attraversamento senza verificare che la carreggiata fosse libera e che al proprio fianco c’era il veicolo.

Per tale ragione il Giudice ritiene che il concorso di colpa del ciclista sia prevalente nella misura del 60%.

Valgono anche per i ciclisti le disposizioni generali del codice della strada, a partire dalle norme di prudenza.

Nessun dubbio, quindi, che si configuri il concorso di colpa quando il ciclista compie un movimento tanto inatteso e repentino che impedisce all’automobilista di compiere qualsiasi manovra per evitare di investirlo.

Avv. Emanuela Foligno

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