Offendere in atti la controparte: le precisazioni della Cassazione

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Una pronuncia della Corte di Cassazione specifica come l’avvocato debba tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.

Le Sezioni Unite civili di Cassazione con la sentenza n. 4994/2018, hanno chiarito come offendere in atti la controparte sia, da parte dell’avvocato, illegittimo.

I giudici hanno infatti ricordato che l’esplicazione della propria attività professionale non legittima in alcun modo l’avvocato a offendere in atti la controparte.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Consiglio Nazionale Forense.

La sentenza nasce dal fatto che il CNF aveva respinto il ricorso interposto da un legale. Questo riguardava la pronuncia del C.O.A. di Roma sulla irrogazione della sanzione disciplinare della censura per violazione del (previgente) art. 5 del Codice Deontologico.

Questo poiché il legale, in un atto giudiziale, aveva utilizzato espressioni denigratorie nei confronti di una donna. Con questa, tratteneva rapporti non amicali, finiti nelle aule sia civili che penali.

La frase offensiva, accertata anche in sede di giudizio penale, era contenuta in una memoria.

L’espressione incriminata era: “chi ha un male incurabile non sopravvive sette anni e non si presenta in tutti i giudizi così accesa e pimpante a perorare la sua causa, perché non ne avrebbe la forza, ma si prepara ad affidare l’anima a Dio, confidando nel suo generoso Perdono”.

L’avvocato ha fatto ricorso. Egli sosteneva che il comportamento sanzionato rientrasse appieno nell’esercizio di diritto di difesa e di critica nei riguardi della controparte.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso.

I giudici, infatti, hanno ricordato che offendere in atti la controparte costituisce un illecito disciplinare.

Questo, dunque, resta integrato tutte le volte in cui l’iscritto all’albo forense violi il dovere deontologico di probità, dignità e decoro. Quest’ultimo specificato all’articolo 9 del nuovo Codice Deontologico Forense.

In altre parole, l’avvocato risponde deontologicamente della violazione in questione sia quando indossa la toga per altri che per se stesso.

La Suprema Corte ha quindi motivato la propria decisione precisando che sul punto il C.N.F aveva sottolineato quanto segue.

“L’art. 5 del previgente Codice Deontologico imponeva all’avvocato di ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro anche quando la stessa sia posta in essere in qualità diversa da quella professionale”.

Non solo. La Cassazione ricorda anche che il “nuovo Codice Deontologico, all’art. 2, individua l’ambito di applicazione soggettiva del professionista”. Inoltre, “stabilisce che esso si estende anche ai comportamenti della vita privata del professionista”.

Alla luce di tali evidenze, l’esplicazione della propria attività professionale non legittima l’utilizzo da parte dell’avvocato di espressioni insultanti o denigratorie.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato.

 

 

 

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