Oggetto di gravame deve essere la sentenza e non la CTU (Corte Appello Palermo, Sentenza n. 1149/2022 del 30/06/2022).

Oggetto di gravame deve essere la sentenza e non la CTU.

La decisione qui a commento, trae origine da un contestato intervento alla tiroide che avrebbe provocato la lesione del nervo laringeo.

Il Giudice di primo grado riconosceva la responsabilità della Struttura sanitaria e del Chirurgo in relazione all’intervento chirurgico di tiroidectomia e liquidava alla paziente il danno in complessivi euro 245.873,00.

Il Medico interpone gravame contestando il difetto della motivazione della sentenza là dove ha recepito le risultanze della CTU.

Sostiene l’appellante che il CTU ha desunto la responsabilità della Struttura dal semplice fatto che nel corso dell’intervento è occorsa una lesione, mentre è notorio che ogni tipo di intervento comporta rischi del tutto indipendenti dall’operatore, tenuto conto tra l’altro della sussistenza di percorsi alternativi di causazione; contesta inoltre che il rinvenimento di tre millimetri di paratiroidi nel resecato possa essere indice di imprudenza o imperizia.

La censura non è accoglibile.

Oggetto di gravame, stigmatizza la Corte d’Appello, deve essere la sentenza e non la C.T.U. svolta in primo grado, dovendosi le argomentazioni critiche dell’appellante contrapporre non alla relazione di perizia, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata.

Contrariamente a quanto affermato dall’attore, la CTU non è insufficiente, lacunosa e/o illogica, tenuto anche conto delle risposte fornite dall’ausiliare anche all’esito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale.

Dalla CTU è emersa non solo l’incidenza statistica delle lesioni del nervo laringeo inferiore, in relazione agli interventi di tiroidectomia, ma anche le peculiari caratteristiche del nervo laringeo, con l’indicazione dei punti di repere chirurgico e dell’astratta incidenza delle varianti anatomiche, retrazioni cicatriziali, pregresse terapie, estensioni della malattia, sui fattori di rischio di lesione, tanto che, come precisato dal CTU “la buona conoscenza dell’anatomia e dell’embriologia della regione (con attenzione alla ATI ed NLI), insieme ad una meticolosa ed accurata tecnica ed all’esperienza del chirurgo rappresentano elementi necessari per la riuscita dell’intervento in termini di efficacia terapeutica e sicurezza per il paziente.”

Il CTU, dopo avere evidenziato che “il chirurgo repertava la presenza di numerose aderenze tenaci alla strutture viciniori, da pregressi episodi di tiroidite”, specificava “di avere proceduto con l’individuazione e il risparmio dei ricorrenti e delle paratiroidi rileva, tuttavia, al contempo una non completa corrispondenza delle citate indicazioni con le evidenze successive, e ciò in ragione del riscontro , in particolare, di una paratiroide all’interno del resecato chirurgico”.

Il Consulente precisa che “ancor più in presenza di tali fattori di rischio, il rispetto dell’anatomia e la delicatezza dello scollamento necessitano di maggiore prudenza e perizia da parte dell’operatore ….. dette garanzie non può ritenersi che siano state adottate adeguatamente nel caso in esame, e ciò non solo alla luce del risultato ma anche dal riscontro, nel resecato chirurgico, di una paratiroide”.

La conclusione circa la sussistenza dell’errore medico della tiroidectomia risulta confermata sulla base delle notazioni integrative nelle quali si dà atto “della delicatezza dell’intervento di tiroidectomia e della necessità di procedere a un’accurata e ampia resezione chirurgica rispettando nel contempo durante le manovre di distacco della tiroide dal piano tracheale il nervo laringeo inferiore (ricorrente) e le ghiandole paratiroidi. L’insorgenza immediata della sintomatologia, emersa sin dal la fase post -operatoria, corrobora la tesi della verosimile lesione meccanica diretta dei nervi laringei tale da provocare la cospicua abduzione delle corde vocali con disfonia e riduzione dello spazio respiratorio”.

Pertanto, risulta pacifica l’imputabilità della lesione del nervo laringeo  al chirurgo operatore, in assenza di fattori imprevedibili non specificamente addotti dalla struttura, giustificandosi, in definitiva, anche alla luce del nesso di dipendenza causale ricostruito dal CTU.

La Corte d’appello ribadisce, ad ogni modo, che quando il Giudice di merito recepisce la CTU, dandone motivata argomentazione, l’oggetto di gravame deve essere il capo di sentenza e non la Consulenza d’Ufficio.

La sentenza gravata viene integralmente confermata.

Avv. Emanuela Foligno

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