Malocclusione dento-scheletrica ed errato trattamento

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Malocclusione dento scheletrica ed errato trattamento

Malocclusione dento-scheletrica (Tribunale Roma sez. XIII, 29/12/2022) eseguita non correttamente.

Malocclusione dento scheletrica di seconda classe ed errato trattamento sanitario.

Il danneggiato chiede accertarsi la responsabilità sanitaria dell’Odontoiatra e del Chirurgo e della Struttura nell’errato trattamento della malocclusione dento-scheletrica di II^ classe da cui era affetto e, per l’effetto, ha chiesto la condanna dei convenuti medesimi, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 153.582,77.

Deduce:

1) che, in data 15.11.2007, si era rivolto allo Studio Dentistico per risolvere un problema di malocclusione dento-scheletrica di II^ classe;

2) che, a seguito della visita effettuata, veniva predisposto un primo preventivo di € 440,00 per nr. 2 sedute di igiene, set radiografico completo e visita ortodontica;

3) che, successivamente, in data 21.11.2007, sulla base degli esami radiografici eseguiti (orto- panoramica e tele-cranio in proiezione laterale), l’Odontoiatra sottoponeva un piano di trattamento che prevedeva set radiografico completo, visita ortodontica, sedute di igiene orale e ortodonzia fissa metallica, per complessivi € 3.060,00; in data 26.11.2007 – vista la complessità del caso – il convenuto aveva predisposto un secondo preventivo di spesa per l’ortodonzia fissa metallica del 1° e 2° anno e cura di carie di II classe estetica dei denti 24, 35, 34, per un totale pari ad € 5.180,00, a cui allegava certificato attestante che i molari inferiori e superiori di sinistra 26 e 36 erano a rischio di estrazione;

4) che, quindi, sempre su indicazione dell’Odontoiatra si era sottoposto a visita presso la struttura ospedaliera privata dal chirurgo maxillo-facciale il quale gli aveva prospettato, in aggiunta, anche la necessità di un intervento ortodontico-chirurgico, da svolgersi in due tempi: 1° intervento di espansione chirurgica del palato e di allineamento dell’arcata inferiore (con preventivo di spesa pari a € 3.003,14; con tempo ortodontico dopo almeno 6 mesi di contenzione); 2° intervento chirurgico di osteotomia di avanzamento della mandibola + genioplastica (per aumentare la verticalità del II medio del volto e diminuire il solco labio-mentale);

5) in data 23.05.2008, l’attore si era sottoposto al primo intervento chirurgico maxillo-facciale di espansione del palato, previa apposizione, ad opera dell’Odontoiatra, di un estensore palatino che veniva attivato nel corso dell’intervento chirurgico in questione; il giorno successivo, era stato dimesso, con diagnosi di “ipoplasia del mascellare superiore”;

6) dopo varie visite di controllo ed esami strumentali (RX tele-cranio e orto-pantomografia) e terapia ortodontica fissa, l’Odontoiatra con certificato del 16.02.2010, rappresentava al Chirurgo dott. S.S., la presenza di processi di rizolisi degli incisivi superiori 12-11-21-22, con l’invito a non sollecitare tali elementi;

7) in data 28.02.2010, si era sottoposto al secondo intervento chirurgico maxillo- facciale “di osteotomia sagittale dei rami mandibolari, avanzamento dell’arco; osteosintesi affidata a 3 viti bicorticali a dx e – in sede di dimissioni – a dx e 3 a sx in titanio applicate per via transcutanea; osteotomia del mascellare superiore sex. La linea di Le Fort I, suo avanzamento, rotazione ed abbassamento con osteosintesi affidata a 6 miniplacche e viti in titanio; genoplastica di avanzamento e sua osteosintesi affidata a 2 miniplacche e viti in titanio; sutura cutanea di nylon; sutura endorale in materiale riassorbibile”;

8) l’Odontoiatra rilevava il peggioramento dello stato di salute degli incisivi superiori ed inferiori conseguente alle cure sino ad allora effettuate (per la presenza di un rilevante riassorbimento radicolare), proponeva ulteriori preventivi per interventi correttivi, rifiutati dall’ attore, in quanto aveva oramai perso fiducia nell’operato del convenuto;

9) nell’anno 2010 l’attore promuoveva una prima azione di risarcimento per i danni subiti, convenendo in giudizio lo studio Associato e chiedendo  il risarcimento danni per la somma di € 146.140,00; nelle more di tale giudizio, la Compagnia assicurativa liquidava la somma di € 19.129,00, accettata a titolo di acconto;

10) la CTU medico legale eseguita, nel corso del giudizio di cui sopra, aveva accertato l’errata esecuzione del trattamento ortodontico, sia per la mancata risoluzione della malocclusione, sia con riferimento alla gestione concreta della tecnica adottata e all’insorgenza delle complicanze non tempestivamente individuate (il grave riassorbimento radicolare), cui non erano seguite le necessarie modifiche del modus operandi, con ulteriore aggravamento dello stato di salute;

11) Tuttavia il Tribunale di Roma rigettava la domanda risarcitoria dell’attore per difetto di legittimazione passiva, condannandolo anche alla rifusione delle spese di lite (sentenza confermata anche in grado di appello ed oramai definitiva).

L’attore chiede con nuovo giudizio, oggetto del presente commento, l’accertamento della responsabilità sanitaria dell’Odontoiatra e del Chirurgo per l’errato trattamento della malocclusione dento-scheletrica di II^ classe da cui era affetto e, per l’effetto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 153.582,77.

Nel merito, il Giudice osserva che a seguito degli interventi eseguiti (in sinergia) dai due medici convenuti (di natura ortodontica e di natura chirurgica maxillofacciale), la malocclussione non solo non si è risolta, ma, anzi, è peggiorata; inoltre, si è manifestata una rilevante complicanza consistita nel riassorbimento radicolare degli elementi dentali 11, 12, 21, 42 e 31, con loro mobilità.

A fronte del verificarsi di tale complicanza, viene osservato:

– la circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come complicanza, statisticamente rilevata nella letteratura scientifica, non basta ad escludere la responsabilità del medico e/o della struttura ed a farne, di per se’, una “causa non imputabile” ai sensi dell’articolo 1218 c.c.; ed, infatti, il concetto medico di complicanza è, infatti, privo di rilievo sul piano giuridico; la “complicanza” non si riferisce al momento del “danno-conseguenza”, ma al momento dell’“evento-lesivo”, atteso che si tratta di una lesione del diritto alla salute, che si colloca in una fase cronologicamente e logicamente antecedente lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa;

– spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento.

I due Medici convenuti non hanno fornito la rigorosa prova liberatoria sugli stessi incombente, ma, al contrario, – sulla base della documentazione sanitaria in atti e delle conclusioni conformi delle due CTU espletate, è emersa la prova dell’inadempimento professionale dei due Medici.

L’attore , affetto da malocclusione di II^ classe dento-scheletrica, si rivolgeva primariamente all’Odontoiatra il quale, all’esito di diverse visite, lo indirizzava, per il proseguimento in sede chirurgica del trattamento terapeutico, al Chirurgo maxillofacciale, in quanto il presupposto dell’intervento chirurgico maxillofacciale (consistente nello spostamento dei mascellari) è rappresentato dall’allineamento delle arcate, con elementi dentari in corretta posizione dal punto di vista scheletrico; la mancata e/od l’errata esecuzione del trattamento ortodontico, quindi, prelude la possibilità di far combaciare le arcate, e conseguentemente di ottenere una I^ classe sia scheletrica sia dentale.

Ergo, una prima censura nell’operato dei sanitari viene ravvisata nella mancanza di un’accurata e precisa diagnosi iniziale del caso clinico, con fotografie, modelli di studio, analisi cefalometrica e specifica programmazione sia del trattamento ortodontico pre-chirurgia ortognatica, sia di quello di mantenimento post-chirurgica ortognatica; inoltre, risulta mancante anche la cartella clinica dell’Odontoiatra, indispensabile per poter seguire un preciso iter terapeutico, consistente in visite di controllo ed esami eventualmente necessari.

Una seconda censura riguarda l’insorgenza della complicanza del riassorbimento radicolare. Come rilevato dal CTU “l’insorgenza della complicanza in questione avrebbe dovuto indurre il sanitario ad apportare le dovute modifiche al trattamento evitando così l’ulteriore evoluzione sfavorevole, come poi evidenziata dalle successive indagini strumentali”.

Conclusivamente, non solo i convenuti non hanno fornito la prova liberatoria sugli stessi incombente , ma hanno eseguito trattamenti non corretti, sia per la mancata risoluzione della malocclusione preesistente, sia per quanto attiene alla impropria gestione delle forze ortodontiche della tecnica adottata, nonché per quanto concerne l’insorgenza di complicanze non tempestivamente diagnosticate.

Conseguentemente, la responsabilità sanitaria viene attribuita, in primo luogo, all’Odontoiatra il quale si occupava direttamente della predisposizione e gestione del trattamento ortodontico, presupposto necessario per l’intervento chirurgico maxillo-facciale; in secondo luogo, pur non ravvisandosi errori tecnici nell’esecuzione degli interventi chirurgici maxillo-facciali, viene ritenuto corresponsabile anche il Chirurgo per avere sottoposto l’attore all’inutile secondo intervento e per non avere emendato gli errori posti in essere dall’Ortodonzista.

Il trattamento ortodontico-chirurgico presuppone un “lavoro di squadra” da parte dei due specialisti, e dunque viene applicato il  “principio del controllo reciproco”,  principio cardine espresso dalla Corte di Cassazione  secondo cui “in tema di responsabilità medica, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio” (Cass. n. 2060/2018; n. 53316/2016).

Avv. Emanuela Foligno

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