In caso di omessa denuncia del sinistro da parte dell’assicurato, se l’inosservanza ha carattere colposo, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore

La vicenda

Il Tribunale di Torino, sia pur con diversa motivazione, aveva confermato la pronuncia di rigetto del giudice di pace in ordine alla domanda avanzata da una carrozzeria, in qualità di cessionaria del credito, volta ad ottenere l’indennizzo assicurativo corrispondente alla fattura emessa per le riparazioni sull’autovettura di proprietà della cedente, danneggiata da una violenta grandinata.

La pronuncia è stata impugnata con ricorso per Cassazione proposto dalla predetta carrozzeria.

Col primo motivo la ricorrente denunciava il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c.. Assumeva, al riguardo, che la tardiva comunicazione dell’evento non fosse ascrivibile al dolo dell’assicurata e che l’art. 1915 c.c. prevedeva che, in caso di colpa, l’indennizzo doveva soltanto essere ridotto e non escluso; peraltro, l’onere di dimostrare il dolo era a carico della compagnia di assicurazione che non lo aveva assolto.

Ebbene, il motivo è stato accolto.

Come noto, l’art. 1913 c.c., comma 1, dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore… entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”; il successivo art. 1915 c.c., comma 1 prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso… perde il diritto all’indennità” e, al comma 2, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.

Ma cosa si intende per “inadempimento doloso”?

Nella specie, i giudici della Suprema Corte si sono interrogati se per “doloso” debba intendersi l’inadempimento volontario o se tale debba essere qualificato l’inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all’assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi.

Ad ogni modo, “il problema non incide sulla questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’onere della prova, perché quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l’onere di provare che l’inadempimento è doloso spetta all’assicuratore.

Nel primo caso l’assicuratore dovrà provare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell’assicurato” (cfr. Cass. 5435/2005).

Il principio di diritto

È stato, inoltre, affermato il principio secondo il quale “in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma” (cfr. Cass. 24733/2007).

Nel caso in esame, la Corte di merito, omettendo di verificare se ricorresse il dolo necessario per la perdita totale dell’indennità, anche alla luce della ripartizione degli oneri probatori sopra descritti, aveva erroneamente applicato le norme richiamate.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

ASSICURAZIONE: LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ASSICURATORE AL RISARCIMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui