Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita fiscale, deve consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità

La vicenda

La Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata da Poste Italiane s.p.a. a un proprio dipendente, risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’Inps.

Sia in sede disciplinare che in sede processuale il lavoratore si era giustificato rappresentando che l’assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era dovuta a un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale vicino, per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute; e infatti, in tale occasione gli era stata diagnosticata un’orticaria idiopatica, cui fece seguito un ricovero nelle ore successive.

Ma per la corte territoriale la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l’assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale (ore 11.35): nel caso di specie, l’accesso al pronto soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni (alle ore 4.59), mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza; peraltro, non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore. In ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.

La pronuncia della Cassazione

La Sezione Lavoro della Cassazione (ordinanza n. 24492/2019) ha confermato la decisione impugnata.

La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14735 del 2004).

Condivisibilmente era stato, perciò, escluso il nesso tra il momento dell’urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale, avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.

La redazione giuridica

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