La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza n. 16401 depositata il 17 luglio 2014 (Presidente Amatucci – Relatore Rossetti) ha affrontato ancora una volta la delicata materia della responsabilità medica.
La vicenda trae origine dall’azione di risarcimento danni promossa da una donna nei confronti del proprio ginecologo, che aveva escluso, formulando una diagnosi errata, lo stato di gravidanza della sua cliente.
La donna, che al momento dei fatti era nubile, mentre il padre del concepito era coniugato, avrebbe interrotto la gravidanza se fosse stata informata del suo stato dal medico.
Accade però che la ricorrente scopre di essere incinta quando è ormai spirato il termine previsto dalla legge per l’interruzione della gravidanza ex art. 4 della Legge n. 194 del 1970 e nel corso del giudizio di prime cure, mette in rilievo i danni patiti a seguito dell’errore medico, che a suo dire erano sia di ordine patrimoniale (gli oneri di mantenimento sostenuti), che di ordine non patrimoniale, avendo la stessa dovuto rinunciare alle attività lavorative progettate e avendo patito anche un grave disagio morale.
Il Tribunale di prime cure, in accoglimento parziale della domanda proposta, ritiene però il professionista convenuto tenuto al solo risarcimento del danno esistenziale e non anche a quello patrimoniale, sulla base del convincimento che non fosse stata provata in giudizio l’esistenza della volontà della donna di interrompere la gravidanza, se ne fosse stata tempestivamente informata.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado e, pertanto, la donna, sulla base del mancato accoglimento della domanda relativa al danno patrimoniale subito, decide di proporre ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La ricorrente, in particolare, deduce la violazione dell’art. 1223 c.c., da parte della Corte d’appello, a causa dell’esclusione dell’esistenza di un valido nesso causale tra l’errore del professionista e la prosecuzione della gravidanza.
Gli Ermellini non ritengono di condividere le argomentazioni della ricorrente ribadendo che il giudice di secondo grado non ha negato che fossero risarcibili i danni derivanti da un fatto illecito, ma ha unicamente affermato che dall’illecito non sono derivati danni patrimoniali, ovvero che gli stessi non erano stati adeguatamente provati.
Ebbene, secondo il Supremo Collegio tale decisione è ben motivata e non meritevole di censure e mostrando di condividere le statuizioni di merito esclude l‘esistenza di un nesso causale tra l’errore del ginecologo e la prosecuzione della gravidanza.
Da ciò discende, secondo gli Ermellini, che hanno rigettato il ricorso, che “l’eventuale lesione del diritto di interrompere la gravidanza è dunque giuridicamente irrilevante se la gestante, quand’anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire”.
Bisogna, inoltre, sottolineare che la sentenza in esame mostra di condividere l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nelle note pronunce nn. 26972-3-4-5 dell’11/11/2008, con le quali è stata definitivamente respinta “l’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”.
Avv. Maria Teresa De Luca



