La paziente sostiene di non essere stata informata di essere HCV positiva e chiede il risarcimento del danno per oltre centocinquantamila euro, tuttavia la domanda viene respinta perché non risulta allegato il fatto costitutivo della domanda (Cassazione civile, sez. III, 20/06/2024, n.17084).
Il caso
Della questione intrapresa nei confronti dell’Azienda USL 4, si occupa il Tribunale di Prato. La donna sostiene di essere stata contagiata dal virus di epatite C, condizione di positività emersa nell’aprile 1994, in sede di accertamenti antecedenti il ricovero per laparoisterectomia per fibroma uterino, la cui esistenza l’attrice aveva appreso solo nel 2006, non avendo perciò potuto contenere con terapia farmacologica la progressione degenerativa della contratta patologia.
Il Tribunale accoglie la domanda e condanna l’azienda Sanitaria al pagamento della somma di 230.000 euro oltre accessori. Avverso detta sentenza propose appello l’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, il gravame viene accolto e viene dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’appellante.
I Giudici di Appello hanno osservato il difetto di legittimazione passiva delle nuove Aziende Sanitarie Locali per i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità Sanitarie Locali e che l’azione doveva essere proposta nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 9 Area P, ovvero della Regione Toscana.
Aggiungono: “neppure può sostenersi che nella specie ricorra un’ipotesi di illecito permanente posto in essere inizialmente dall’USL 9 Area P e successivamente dall’Azienda USL 4 di P, poiché la prestazione sanitaria deve ritenersi conclusa il giorno 11/10/1994, con le dimissioni della donna dalla struttura ospedaliera in cui era stata ricoverata, all’epoca facente capo alla USL 9 Area P, mentre la nuova normativa ha vigore dal 1/1/1995“.
L’intervento della Corte di Cassazione
I ricorrenti sostengono esserci nella specie un difetto di titolarità passiva, attinente al merito della domanda, e non di legittimazione passiva, la quale è indipendente dall’effettiva titolarità del rapporto controverso (in tal senso è Cass. n. 11321 del 2007 che, in relazione ai rapporti fra la vecchia e nuova gestione delle Unità sanitarie locali, parla di titolarità passiva) e che entra in contraddizione con tale principio la giurisprudenza di legittimità che pare far rientrare nella legittimazione passiva la titolarità dei rapporti obbligatori facenti capo alle disciolte USL.
La doglianza non è fondata. I ricorrenti denunciano in primo luogo che in questione non è la legittimazione, sostanziale e processuale, ma la titolarità passiva del rapporto. Di qui desumono, quale seconda ragione di censura, il divieto di proporre il motivo di appello sul difetto di titolarità passiva, una volta che siano state svolte difese incompatibili in relazione a tale profilo. Assorbente, rispetto alla questione posta dalla prima censura (se ricorra il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva dell’originaria convenuta), è l’insussistenza di una difesa incompatibile rispetto al difetto di titolarità passiva.
La contestazione di un fatto costitutivo è onere della parte attrice
Ebbene, come rilevato da S. U. n. 2951 del 2016, per difesa incompatibile con la negazione della titolarità passiva del rapporto deve intendersi o un riconoscimento della legittimazione oppure lo svolgimento di una prospettazione che sia oggettivamente incompatibile con la contestazione della legittimazione, come la deduzione che il rapporto dedotto in giudizio ha una natura diversa da quella invocata dalla controparte.
Eccepire invece la prescrizione o contestare il quantum del credito è un atteggiamento che, in quanto tenuto solo in relazione alla legittimazione invocata dalla controparte, non può considerarsi incompatibile con la successiva diretta contestazione della titolarità passiva. Difatti si può eccepire la prescrizione, o contestare il quantum, senza con ciò ammettere la sussistenza del fatto costitutivo del credito. Trasferendo tali concetti nella responsabilità sanitaria, la contestazione di un fatto costitutivo che è onere della parte attrice provare, quale il nesso eziologico nella responsabilità sanitaria, costituisce mera difesa che non implica il riconoscimento della titolarità, né risulta incompatibile – proprio perché mera difesa rispetto al fatto costitutivo – con il successivo disconoscimento della medesima titolarità.
L’omissione informativa nel corso del tempo
Detto ciò, il protrarsi dell’omissione informativa nel corso del tempo integra un fatto costitutivo diverso e ulteriore rispetto a quello dell’omissione informativa in sede di ricovero.
Nel ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., non è rintracciabile l’allegazione della permanenza dell’omissione quale fatto costitutivo della domanda. In primo luogo, non è stata riscontrata la seguente citazione (indicata come presente a pag. 2 dell’originario ricorso di primo grado): “è altrettanto pacifico che tale omissione si sia però protratta nel tempo e precisamente fino a quando, ovverosia più di dieci anni dopo, la sig.ra Pa.Io., avendo subito un episodio di colorazione itterica, si sottopose ad una serie di controlli, che nel 2007 condussero ad una diagnosi di “cirrosi epatica HCV correlata in fase di iniziale scompenso” (pag. 43 del ricorso per cassazione).
In secondo luogo, nel ricorso di primo grado ciò che si denuncia è soltanto l’omissione informativa consumatasi con la prestazione sanitaria relativa al ricovero. Difatti, a pag. 3 dell’atto introduttivo del giudizio si legge che “di tale positività la ricorrente non fu mai informata, né segnalazione della esistenza del virus risultano nel foglio di dimissioni”, circostanza quest’ultima che chiaramente circoscrive l’inadempienza al periodo di ricovero. A pag. 4 poi si legge: “dalla vicenda clinica descritta emerge pertanto una chiara responsabilità a carico dei dipendenti dell’Azienda USL convenuta i quali, durante il periodo in cui la Sig.ra era stata ricoverata presso la struttura ospedaliera, hanno per negligenza e/o imperizia, omesso di comunicare alla ricorrente, al momento delle sue dimissioni, la rilevata positività“.
Tuttavia, alla luce della mancanza di allegazione quale fatto costitutivo della domanda del protrarsi dell’omissione dell’informazione per tutti gli anni successivi al ricovero, i motivi di ricorso, che presuppongono invece l’allegazione del detto fatto costitutivo, vengono dichiarati inammissibili per carenza della relativa domanda.
Avv. Emanuela Foligno





