L’assegnazione della casa coniugale in caso di gravi problemi di salute

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Il Giudice di merito ha disposto l’assegnazione della casa coniugale all’ex marito perché affetto da gravi problemi di salute (Tribunale Perugia, sez. I – civ., ordinanza presidenziale 22 marzo 2024).

Pacifico che vadano contemperati gli interessi dei coniugi e dei minori senza arrecare pregiudizio ad alcuno, il Giudice ha disposto l’assegnazione della casa coniugale al marito perché le sue condizioni di salute impediscono un collocamento differente.

La vicenda

La moglie deposita ricorso per separazione giudiziale, vi sono 2 figli minori e l’utilizzo da parte del nucleo familiare della abitazione di proprietà del suocero. La famiglia, infatti, aveva vissuto nella casa di proprietà del suocero concessa in comodato d’uso alla coppia prima del matrimonio. La moglie riferiva di svolgere attività lavorativa con contratto a chiamata, mentre il marito era socio di una società. Riferiva, altresì, che il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale ma che ella aveva preferito indugiare nella richiesta di separazione atteso che il coniuge nel frattempo si era ammalato gravemente. Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l’affido condiviso dei figli minori e l’assegnazione a sé della casa coniugale, oltre un mantenimento per se stessa e per i figli.

Invece, il marito deduceva di trovarsi in condizioni di salute gravi, negava la relazione extraconiugale, riferendo che, invece, era la moglie che aveva intrattenuto relazioni stabili con altri uomini. Chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, l’assegnazione della casa coniugale in considerazione delle proprie condizioni di salute, il collocamento paritario dei bambini e si opponeva a un mantenimento in favore della moglie, atteso che la stessa aveva sempre lavorato a tempo pieno.

Entrambi i coniugi, quindi, chiedevano il reciproco addebito della separazione e l’assegnazione della casa coniugale.

I provvedimenti stabiliti con l’ordinanza presidenziale

Il Giudice affida in maniera condivisa i figli minori, pone a carico del marito l’obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per la moglie, e assegna la casa coniugale al marito in considerazione della gravità della patologia di cui era affetto.

Sotto quest’ultimo aspetto, il Giudice ha valutato che la moglie, unitamente ai figli minori, si era trasferita da qualche mese dai genitori, mentre il marito era rimasto in casa e, a causa della gravissima malattia, si sottoponeva a cicli di terapie. È stato anche valutato che in via stragiudiziale il marito ha offerto alla moglie una abitazione di sua proprietà (trasferendo il relativo titolo ai figli e alla moglie l’usufrutto) in loco vicino alle scuole frequentate dai bambini.

Oltre a ciò, nel decidere in via provvisoria delle sorti della casa coniugale è stato attentamente considerato che il marito (che era rimasto lì a vivere) è affetto da una gravissima malattia (adenocarcinoma del colon, stadio IV, con metastasi), per la quale si sottopone a cicli ripetuti di chemioterapia.
Dall’assegnazione alla moglie della casa coniugale deriverebbe la necessità per il marito di spostarsi a vivere in altra abitazione; evenienza, questa, che potrebbe pregiudicare gravemente la sua serenità, meritevole di essere preservata e tutelata proprio in considerazione delle difficili condizioni di salute. Al cambiamento di ambiente domestico – che per un malato oncologico in stadio avanzato può già essere di grave pregiudizio – si aggiungerebbe la difficoltà di reperire una abitazione adatta alle sue necessità, dunque posta al piano terra, che abbia spazi adeguati per i figli, parcheggi vicini e collocazione idonea per recarsi agevolmente in ospedale o per far transitare eventuali altri mezzi (auto di familiari che debbano assisterlo o accompagnarlo per effettuare le cure, ambulanza).

Avv. Emanuela Foligno

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