Omessa tempestiva diagnosi tumorale (Cassazione civile, sez. III, 03/10/2022, n.28632).

Omessa tempestiva diagnosi tumorale, perdita di chances e decesso del paziente.

La Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio, in parziale accoglimento del gravame interposto e in conseguente parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, ha rideterminava la somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del paziente a causa della tardiva diagnosi di “adenocarcinoma polmonare”, diminuendo il quantum.

I congiunti del paziente impugnano in Cassazione la decisione per mezzo di tre censure e, in particolare, lamentano che il Giudice del rinvio, per la valutazione equitativa del danno, abbia fatto ricorso a criteri inconferenti con la fattispecie concreta.

La Corte non ritiene fondato il ricorso.

All’esito del rinvio disposto nel 2018, nell’affermare il principio in base al quale è autonomamente risarcibile la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, invero non coincidente con la perdita di chances connessa allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere e autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, liquidabile in base a valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in difetto di relativa contemplazione nelle Tabelle di Milano, la Corte di merito l’ha equitativamente determinato ex art. 1226 c.c.

Risulta granitico il principio secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., sia rimessa al prudente criterio valutativo del Giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.

Il danno non patrimoniale non può essere in ogni caso liquidato in termini puramente simbolici o irrisori, o comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno, ma deve essere congruo.

Ebbene, nessuna censura può essere indirizzata alla Corte di merito che ha puntualmente indicato i criteri di determinazione del danno cui ha fatto nella specie riferimento.

Difatti, la Corte d’Appello, dopo aver dato atto che “contrariamente a quanto avviene per il caso di danno non patrimoniale per lesione all’integrità fisica” per il “danno per omessa tempestiva diagnosi di adenocarcinoma polmonare” non soccorrono “le note tabelle di elaborazione giurisprudenziale”, ha espressamente affermato di dover al riguardo valutare “tutte le circostanze del caso concreto ed, in particolare, l’età del paziente al momento della morte (anni 58), il periodo di ritardo intercorso fra il primo accertamento diagnostico (30.10.1997), la diagnosi di adenocarcinoma polmonare (6.10.1998) e l’intervenuto decesso (17.12.1998), le condizioni generali di salute del paziente nei mesi intercorsi tra il primo accertamento e l’effettiva corretta diagnosi, come risultanti dalla documentazione medica esaminata dal CTU”, da cui “in particolare emerge… che il de cuius, di professione tassista, nel periodo sopra considerato avvertiva dolori al torace, dispnea da sforzo, tosse scarsa, che… mai lo hanno costretto ad un blocco totale della sua attività”, come confermato “dalla relazione clinica del 19.11.1998… a riprova del fatto che, nei mesi precedenti ben avrebbe potuto , ove avesse avuto piena contezza delle proprie effettive condizioni di salute, gestire in modo autonomo e con piena consapevolezza esistenziale la propria vita, in vista dell’inevitabile esito finale”.

Conseguentemente, i Giudici di appello hanno correttamente valutato tutti gli elementi del caso concreto e hanno inteso rideterminare in diminuzione la posta risarcitoria, avvalendosi del libero criterio di valutazione equitativa.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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