Lesioni personali non ancora procedibili a querela (Cass. pen., sez. V, dep. 28 novembre 2022, n. 45104).

Lesioni personali: La Sezione penale della Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi in tema di condizioni di procedibilità per il reato di lesioni personali.

La Corte, con la decisione qui a commento, ha negato che, durante il periodo di differimento disposto dal D.L. 162/2022, la riforma del processo penale possa trovare applicazione, anche se si discute di successione di leggi penali più favorevoli al reo.

In virtù del principio del favor rei, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.

Il quesito posto all’attenzione della Cassazione è dunque se, nelle more del giudizio, non ancora decorso il periodo di vacatio legis della disposizione penale più favorevole, gli effetti della novazione legislativa possano prodursi ed essere applicati.

L’art. 2 del Decreto Cartabia ( D.Lgs. 150/2022), introduce modifiche in materia di condizioni di procedibilità, in particolare l’art. 2, co. 1 lett. b) ha esteso i casi nei quali il delitto di lesioni personali è procedibile a querela di parte.

La normativa vigente per l’ipotesi di reato ex art 582 c.p. (lesioni personali) condiziona il regime di procedibilità a querela di parte al ricorrere di taluni presupposti concomitanti: la malattia cagionata dalle lesioni deve avere una durata non superiore a venti giorni e non deve concorrere alcuna circostanza aggravante.

La novella legislativa amplia il regime della procedibilità a querela per la fattispecie incriminatrice in esame, non condizionandolo alla durata della malattia. Rimane, comunque, la procedibilità d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti e in presenza di malattia con durata superiore a venti giorni e il fatto sia stato commesso contro persona incapace per età o infermità.

Nel caso esaminato l’imputato, accusato di lesioni personali, ha evocato l’applicazione dell’articolo 2 del Decreto Cartabia che, se avesse trovato applicazione, avrebbe escluso la procedibilità d’ufficio e avrebbe consentito il dispiegarsi degli effetti dell’intervenuta remissione della querela.

Il Decreto invocato, tuttavia, non può essere applicato per l’intervenuta proroga dell’entrata in vigore dello stesso, per effetto del successivo decreto legge 162/2022 che ne ha posticipato l’entrata in vigore al prossimo 30 dicembre 2022.

La Suprema Corte si era già pronunciata sulla vacatio legis. Nello specifico Cass. Pen., Sez. I, n. 39977/2019 ha sancito che “in tema di successione delle leggi penali nel tempo, gli effetti della novazione in favore dell’imputato sono da ritenersi applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis (nell’ipotesi di specie, era intervenuta una successiva norma penale che ampliava l’area della causa di giustificazione della legittima difesa).

L’art. 10 delle Preleggi sancisce l’inizio dell’obbligatorietà della legge e l’art. 73 della Costituzione dispone l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

La Suprema Corte ha chiarito che la funzione di garanzia perseguita dal suddetto termine è finalizzata a permettere la conoscenza della nuova norma e non “comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida “.

Durante la vacatio legis, inoltre, il legislatore può comunque modificare la legge già approvata e promulgata ma non ancora entrata in vigore.

In punto di lesioni personali, è lo stesso legislatore che ha espressamente imposto un differimento temporale dell’entrata in vigore del Decreto Cartabia, e il Giudice non può disapplicarla.

Avv. Emanuela Foligno

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