Il reato di omesso mantenimento della prole si configura anche nell’ipotesi in cui i figli siano nati fuori dal matrimonio

La vicenda

Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Brescia, che aveva assolto l’imputato dall’accusa di violazione degli obblighi di natura economica di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 3, a lui contestato per aver versato alla madre dei suoi figli minori la somma mensile di Euro 250,00 anziché quella di Euro 400,00 stabilita dal Tribunale per i minorenni, a titolo di mantenimento.

L’assoluzione era stata giustificata dal fatto che con il D.Lgs. n. 21 del 2018 è stato introdotto l’art. 570 bis c.p. che prevede reato proprio del “coniuge”, mentre invece, nel caso in esame, l’imputato non era mai stato unito in matrimonio alla madre dei suoi figli.

Il ricorso è stato accolto

Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio.

Lo ha ribadito la Sesta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 44695/2019) che, per l’effetto ha annullato la decisione impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia in composizione monocratica perché proceda a nuovo giudizio in applicazione del richiamato principio di diritto.

In definitiva la condotta di chi viola gli obblighi di assistenza materiale, sottraendosi al mantenimento della prole, concretizza senza dubbio una condotta penalmente rilevante, senza che a nulla rilevi che si tratti di figli naturali o di figli nati in costanza di matrimonio.

La redazione giuridica

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