Omesso versamento IVA: rileva solo il debito dichiarato, non quello effettivo

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omesso versamento iva

Il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento IVA non deve risultare dai registri delle fatture emesse, dalle fatture o dalla contabilità d’impresa o, ancora, dal bilancio, ma è solo quello oggetto della dichiarazione annuale

La condanna per omesso versamento IVA

La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione oltre alle pene accessorie, inflitta dal giudice di primo grado a carico di un imprenditore per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA) perché, quale legale rappresentante di una s.r.l. ometteva di versare, in relazione all’annualità 2013, l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo di 282.633 euro.

Contro tale sentenza il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva: l’esame del suo commercialista.

Il vizio della motivazione era stato dedotto anche in ordine all’esame dello stesso imputato il quale aveva riferito che l’importo indicato nella dichiarazione IVA fosse il frutto di un errore del commercialista. Il ricorrente, privo di nozioni di contabilità, si era fidato del suo consulente e la corte territoriale, si sarebbe limitata ad affermare la sua responsabilità per avergli firmato la dichiarazione, assumendosene la responsabilità, senza tuttavia, approfondire, gli aspetti relativi alla oggettiva capacità del ricorrente di realizzare le condotte contestate ed al ruolo svolto dal commercialista.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza n. 12378/2020) hanno rigettato il ricorso perché in parte inammissibile, in parte infondato.

Oltre ad essere del tutto generica, la tesi difensiva era manifestamente infondata, poiché l’imputato, in quanto legale rappresentante della società aveva sottoscritto la dichiarazione e, poi, non aveva versato gli importi. Ma “è proprio dalla presentazione della dichiarazione annuale, effettuata dal ricorrente, che emerge quanto è dovuto a titolo di imposta”.

Come ha di recente affermato la Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 14595/2017) “ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili”.

Non rileva neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’IVA sia stato effettivamente incassato.

La sentenza citata ha affermato, in altre parole, che il debito erariale non deve risultare dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilità d’impresa o, ancora dal bilancio: il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento IVA è solo quello oggetto della dichiarazione annuale.

La presentazione della dichiarazione, infatti, costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, tant’è che l’autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva è esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante aliunde (Sez. Un. n. 37424/2013 secondo cui la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto).

La decisione

Il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. soglia) con quello che risulta dalla contabilità dell’impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non ha perciò alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 74/2000 i quali ben possono concorrere con quello di cui all’art. 10-ter.

Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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