Accolto il ricorso di una candidata a un concorso che era stata esclusa in quanto ritenuta non idonea, per deficit staturale, alle mansioni da svolgere
Esclusa dalla procedura selettiva in quanto non idonea per deficit staturale. La candidata si vedeva respingere sia in primo grado che in appello la domanda proposta nei confronti di Trenitalia S.p.A, avente ad oggetto la costituzione ex art. 2932 c.c. del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di Capo Servizio Treno.
La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto non imputabile alla Società alcun comportamento discriminatorio dovendosi ritenere la ragionevolezza del requisito di altezza, del resto posto a presidio di esigenze di sicurezza ed essendo risultato accertato tramite CTU, disposta in altro giudizio ma legittimamente acquisibile in relazione alle generalità del quesito, l’estrema difficoltà del compimento di operazioni comprese nelle mansioni del soggetto non in possesso del requisito medesimo.
Nell’impugnare la decisione del Giudice di secondo grado davanti alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che la Corte distrettuale si fosse avvalsa di una CTU disposta in altro giudizio, disattendendo le regole procedurali relative, con particolare riguardo alla nomina di un consulente di parte ed impedendone così la necessaria valutazione critica, per mutuarne il giudizio a valenza generale reso circa l’inidoneità fisica di un qualsiasi soggetto gravato da deficit staturale.
I Giudici Ermellini, con l’ordinanza n. 7982/2020, hanno ritenuto di aderire alla doglianza proposta, cassando la sentenza con riferimento a tale motivo con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul caso.
La Cassazione, nel dare continuità alla giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come, in tema di requisiti per l’assunzione, la legittimità di norme secondarie che prevedano specifiche limitazioni al principio di uguaglianza vada apprezzata sulla base della funzionalità della limitazione rispetto alle mansioni da svolgere.
Tuttavia, con riferimento al caso in esame, nell’accertamento della Corte territoriale, basato su una CTU volta a sancire in via generale ed astratta l’inidoneità fisica del soggetto gravato del deficit staturale, mancava infatti la verifica della congruità in concreto tra condizione fisica della ricorrente e le mansioni da espletare.
La redazione giuridica
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