La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce un’aggravante dei delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime, con la conseguente impossibilità, in caso di reato complesso, di configurare un concorso di tali delitti con la contravvenzione di cui all’art. 186 c.d.s.

Lo hanno affermato i giudici della Cassazione (sent. n. 175/2019), chiamati a pronunciarsi sull’annosa questione dell’assorbimento della contravvenzione per guida sotto l’effetto di stupefacenti e il più grave delitto di omicidio stradale.

Il GIP del Tribunale di Pisa aveva ritenuto assorbita nel reato di omicidio stradale, la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza disciplinato dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e commi 2 bis e 2 sexies.

Il procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze aveva, a tal proposito, proposto ricorso con il quale contestata assorbimento della contravvenzione nel delitto, richiamando una giurisprudenza della corte di legittimità, a mente della quale l’applicabilità dell’istituto del reato complesso (art. 84 c.p.) andrebbe esclusa nel caso all’esame, non essendovi perfetta coincidenza tra le due fattispecie, né il carattere dell’immediata rilevabilità del legame causale tra i due reati, avendo l’imputata iniziato la consumazione della contravvenzione ben prima di quella dell’omicidio.

Il giudizio della Cassazione

Il problema della riqualificazione con assorbimento della contravvenzione nel delitto di omicidio stradale è stato di recente affrontato dai giudici della Suprema Corte, i quali hanno stabilito l’opposto principio, secondo cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada (cfr. sez. 4 n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730).

È per tali ragioni che non appare condivisibile la motivazione addotta dai giudici della Corte territoriale, che così veniva cassata.

 

Leggi anche:

INCIDENTE STRADALE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: GLI AVVISI AL DIFENSORE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui