L’uomo, medico di turno in servizio presso il pronto soccorso, era stato denunciato e condannato per omissione di atti di ufficio per non aver visitato una anziana paziente.
Con la sentenza n° 40753/17, la Corte di Cassazione fa il punto sui rischi nei quali incorre il medico del pronto soccorso che decide di omettere atti di ufficio.
In particolare, gli Ermellini si sono focalizzati sui presupposti normativi ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 328 c.p.. Quello cioè rubricato testualmente “Rifiuto di atti di ufficio. Omissione”, con specifico riguardo alla condotta assunta da un medico in servizio presso il pronto soccorso.
La vicenda
Nel caso di specie, il medico del PS, in seguito a un procedimento penale a suo carico, era stato ritenuto colpevole del reato in rubrica.
L’uomo è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale, confermata in toto dalla Corte di Appello e condivisa dagli Ermellini.
Quest’ultimi hanno poi rigettato il correlativo ricorso avanzato appunto dai difensori del medico.
L’uomo, medico di turno in servizio presso il pronto soccorso, era stato denunciato e condannato per non aver visitato una anziana paziente.
La donna si era recata d’urgenza nel corso della notte presso il nosocomio, lamentando forti dolori al braccio.
Il processo ha dimostrato che il medico, nonostante le ripetute sollecitazioni, aveva deciso di non visitare la donna.
Il sanitario si era limitato infatti a prescrivere antidolorifici. Inoltre, aveva rinviato ulteriori accertamenti al giorno successivo.
Il ricorrente ha difeso il proprio operato, sostenendo che il diniego di effettuare l’esame radiologico e di differirlo al mattino seguente, per impossibilità concreta, rientrava nell’alveo del legittimo esercizio della discrezionalità del medico.
A sua discolpa, il medico sosteneva anche che la sua condotta non avesse aggravato affatto le condizioni della paziente.
Per tali ragioni, la Suprema Corte afferma che la condotta assunta nel caso di specie integra senza alcuna ombra di dubbio il reato che consiste nell’ omettere atti di ufficio riportato all’art. 328 c.p..
Infatti, gli Ermellini hanno dichiarato in sentenza che il medico avrebbe avuto l’obbligo di visitare la paziente, come ben illustrato dall’approfondita analisi sull’argomento realizzata dall’Avv. Aldo Antonio Montella.
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