E’ stata annullata la sentenza di condanna a versare la somma di 100.000 euro in favore del figlio, per essere stato assente durate la sua vita: per i giudici della Cassazione il risarcimento del danno esistenziale non è un danno in re ipsa ma va compiutamente provato
La vicenda
In primo grado il ricorrente aveva citato in giudizio il proprio padre naturale chiedendone la condanna alla corresponsione dell’assegno di mantenimento ed al risarcimento del danno esistenziale in ragione della mancata presenza di quest’ultimo nella propria vita.
Il Tribunale di Siena accolse entrambe le domande, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio ormai, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente di 1.000 euro e, ritenuta provata la lesione della qualità della vita di quest’ultimo, gli liquidò anche il danno esistenziale quantificato in 100.000 euro.
Diverso l’esito in appello. L’assegno di mantenimento fu rideterminato nella somma di 300 euro mensili (oltre la contribuzione delle spese mediche nella misura del 50%), e rigettata, dall’altra parte, l’istanza di risarcimento del danno esistenziale.
Sulla vicenda si sono espressi anche i giudici della Prima Sezione Civile della Cassazione (sentenza n.17164/2019) che hanno confermato la decisione impugnata per le ragioni che seguono.
“La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti e può dar luogo ad un’azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.”
La prova del danno esistenziale
“Tuttavia, l’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso.
L’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge”. (Cass. Sez. U. n.26972 dell’11/11/2008).
Ne discende che il «danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita; nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto.
Ciò comporta una specifico onere di allegazione in capo al richiedente, che “deve essere circostanziato e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”. (Cass. 2056 del 29/01/2018, Cass. n. 28742 del 09/11/2018).
Nel caso di specie, la Corte di appello – a parere della Suprema Corte – aveva correttamente evidenziato la mancanza di una prova concreta circa l’esistenza effettiva di tale pregiudizio, in tal modo, facendo applicazione dei citati principi di diritto.
La redazione giuridica
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