Respinta la pretesa risarcitoria di un motociclista coinvolto in un incidente a causa della presenza di un paletto di ferro sporgente sulla carreggiata
Aveva agito in giudizio contro l’Ente provinciale ai fini di ottenere, ai sensi degli articoli 2043 o 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione di un incidente stradale. L’uomo denunciava che, mentre percorreva la strada statale a bordo del proprio motociclo, era caduto a causa di un paletto in ferro che sporgeva dalla massicciata posta sulla destra della carreggiata.
La Provincia, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa, sostenendo che il paletto in oggetto – consistente nel vecchio supporto per i pali di ancoraggio della segnaletica stradale verticale, posto oltre la linea di margine della strada, sporgendo di circa 10 cm dalla parete di sostegno – non sarebbe stato di intralcio alla normale circolazione e, quindi, che il sinistro doveva ritenersi conseguenza di un errore di guida dell’attore.
Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la natura insidiosa della res, condannando la Provincia al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia).
La Provincia aveva quindi proposto appello, deducendo l’errata valutazione del materiale probatorio, l’ingiusta attribuzione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 c.c. e l’erronea liquidazione del danno e delle spese di lite
La Corte di appello – con decisione confermata anche in Cassazione (ordinanza n. 12422/2020) su ricorso proposto dall’attore – ha ritenuto di dare ragiona all’appellante ribaltando la decisione di primo grado. Alla base della pronuncia la considerazione in base alla quale il paletto non costituiva una insidia, dal momento che non invadeva la carreggiata.
Secondo il Giudice di secondo grado, l’ostacolo avrebbe dovuto essere evitato con l’uso di una ordinaria diligenza di guida. Il sinistro, dunque, si era verificato per disattenzione o imprudenza del centauro.
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