In tema di maltrattamento di animali, la responsabilità dei titolari di un’azienda agricola può estendersi anche alle condotte poste in essere dai dipendenti incaricati della custodia del bestiame. In presenza di sevizie o trattamenti incompatibili con le caratteristiche etologiche degli animali, la confisca dell’intero gregge e la sospensione dell’attività di allevamento costituiscono misure legittime, anche se i proprietari non hanno materialmente commesso i fatti contestati (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 29 settembre 2025, n. 32184).
Sevizie e maltrattamento di animali
Il Tribunale di Trento ha applicato la pena di mesi 7 di reclusione nei confronti dei due proprietari di un’azienda agricola e di un gregge di ovini affidati alla custodia di pastori alle loro dipendenze, per avere cagionato, o consentito di cagionare, per crudeltà e senza necessità, la morte e le lesioni di alcuni capi di pecore facenti parte del gregge e per averli sottoposti a sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Il Giudice ha disposto altresì la confisca dell’intero gregge e la sospensione dell’attività di trasporto, commercio e allevamento, della durata di mesi quattro.
I titolari dell’azienda criticano aspramente la confisca obbligatoria, non essendo essi responsabili della materiale realizzazione della condotta contestata, essendo stati i maltrattamenti contestati materialmente commessi dai i pastori, loro dipendenti, che accudivano il bestiame.
Inoltre, il Giudice ha disposto la confisca di tutti gli animali appartenenti al gregge, corrispondenti ad oltre 500 capi. Tuttavia, nei delitti contro il sentimento per gli animali, osservano sempre i ricorrenti, ai fini della confisca, l’animale non rileva come corpo del reato o come cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma come essere vivente, dotato di una propria sensibilità psicofisica. Pertanto, si è affermato in giurisprudenza che la confisca può avere oggetto solo l’animale maltrattato e non anche i suoi figli e i componenti del gregge, sicché il giudice non avrebbe potuto disporre in maniera generica e indiscriminata il vincolo reale su tutti i capi appartenenti al gregge. Evidenziano peraltro che neppure dagli atti di indagine è possibile sapere su quali animali siano state perpetrate le condotte maltrattanti e violente.
L’intervento della Cassazione
Il Giudice ha disposto la confisca su un intero gregge in quanto oggetto del maltrattamento di animali posto in essere dai pastori assunti con le mansioni di custodia. Ciò è corretto, trattandosi di statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato ai sensi dell’art. 544 sexies c.p., anche in assenza di accordo.
Egualmente corretta è la determinazione della durata della sospensione dell’attività di allevamento e commercio, fissata in quattro mesi, misura appena superiore al minimo edittale, che non richiede motivazione ulteriore.
Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Redazione





