“Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito in forma telematica, non è più suscettibile di regolarizzazione stante l’ormai entrata ‘a regime’ del PAT”

La vicenda

La ricorrente esponeva che i vicini, approfittando della sua assenza, avevano edificato un muro di contenimento sul confine tra le due proprietà, senza chiederle il permesso ed effettuato le operazioni di rimozione della rete e dei paletti preesistenti e di costruzione del muretto, in assenza dei necessari titoli autorizzativi.
Per tali ragioni la donna aveva dapprima, esposto denuncia e poi, visto l’esito negativo dell’azione penale, aveva intrapreso un’azione giudiziaria davanti al giudice civile. Quest’ultima si concludeva con una sentenza del Tribunale di Velletri che condannava i convenuti alla demolizione dell’opera e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Cosicché munita di titolo esecutivo, la ricorrente si rivolgeva al Comune al fine di ottenere l’adozione di un’ordinanza di demolizione.
Ebbene, l’ordinanza veniva adottata ma di fatto mai eseguita. Ciononostante il Comune rimaneva inerte; cosicché dopo l’ulteriore tentativo fallito di sollecitare l’amministrazione comunale a provvedere, la ricorrente adiva il Tar Lazio al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del suo silenzio.
Il Comune si costituiva in giudizio, con memoria scritta, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per tardività del deposito ed irritualità della sua formazione.
Ed invero, la stessa ricorrente aveva chiesto di essere rimessa in termini per regolarizzare la procura alle liti e le notifiche, depositate secondo modalità diverse da quelle prescritte per il deposito PAT, erroneamente effettuate attraverso la semplice scansione della procura alle liti firmata in cartaceo, nonché delle copie per immagini delle avvenute notifiche, ma accompagnate con l’asseverazione ai sensi dell’art. 22 del CAD.
Interessante la pronuncia del Tribunale amministrativo in ordine alle ipotesi di mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito telematico, alla luce della recente normativa sul PAT.

L’irricevibilità per tardività del deposito del ricorso.

L’art. 35 del CPA prevede che “il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito”.
L’art. 45 del CPA, prevede al co. 1 che “il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario“, precisando al comma 2 che “È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante”; e con l’ulteriore precisazione al comma 2 che “La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate”.
Il termine sopraindicato risulta ridotto alla metà per i riti camerali, incluso quello avverso il silenzio, come sancito dal successivo art. 87 per i procedimenti in camera di consiglio – indicati al comma 2, a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio; a tal proposito, il comma 3 stabilisce che “Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.

La decisione

Nel caso in esame il ricorso era stato depositato, peraltro privo delle cartoline di ricevimento, da parte dei controinteressati – oltre il termine (dimidiato) di 15 giorni, dal perfezionamento della notifica nei confronti di questi ultimi, avvenuto, per compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982.
A quella data la ricorrente aveva depositato soltanto il fogliario del ricorso, ma non anche il ricorso stesso che veniva depositato soltanto successivamente, peraltro – come premesso-  privo delle cartoline di ricevimento da parte dei controinteressati, depositante qualche giorno più tardi.
Ebbene, per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività del deposito. Il Tar Lazio ha perciò, ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito in forma telematica, che peraltro, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non sono neppure suscettibili di essere regolarizzate, stante l’ormai entrata “a regime” del PAT.

La redazione giuridica

 
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