Interessante pronuncia della Cassazione (n. 5836/2019) che, ancora una volta, è tornata a discutere sul tema della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. Questa volta si trattava di un condominio chiamato a risarcire i danni provocati alla parte danneggiata, caduta rovinosamente a causa di una macchia d’olio sul pavimento

La vicenda

La ricorrente aveva citato in giudizio un condominio sito nella città di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici che aveva riportato scivolando su una macchia d’olio presente sul pavimento del piano seminterrato dell’edificio, in prossimità dell’uscita dell’ascensore.
Il condominio convenuto in giudizio, resistette alla domanda chiamando in manleva le proprie compagnie di assicurazione.
In appello la domanda era stata accolta, riformando la sentenza di primo grado di senso diametralmente opposto; cosicché il processo proseguiva in Cassazione con ricorso presentato dal condominio.
Il giudice di secondo grado aveva affermato la sussistenza di responsabilità da cose in custodia in capo a quest’ultimo, quale “custode”, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Ma per il ricorrente la sentenza impugnata era contradditoria e illogica, oltre che errata in punto di onere della prova.
Ed invero per i giudici della Cassazione, “incombeva sul condominio convenuto, l’onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività”, in cui aveva difettato completamente l’indicazione del caso fortuito, ossia di quel “fattore estero, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale”.
Né poteva ritenersi un concorso di colpa causale ai sensi dell’art. 1227 c.c, in capo alla infortunata, la quale si era limitata ad uscire dall’ascensore.
Doveva perciò, ritenersi corretto il percorso logico giuridico e fattuale operato dai giudici di merito.
Per tali ragioni il ricorso è stato respinto con condanna del condominio al risarcimento del danno in favore della malcapitata.

La responsabilità da cose in custodia

L’art. 2051 c.c. dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Rientra nella nozione di custode, ossia di colui che ha una effettiva e non occasionale disponibilità non solo materiale, ma giuridica della cosa ed è in grado di controllare i rischi ad essa inerenti, anche il condominio, custode dei beni condominiali.
Ciò che rileva ai fini della responsabilità suddetta non è il titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale), sul quale si fonda la posizione di custodia, potendo anche trattarsi di un semplice possesso o di una mera detenzione, quanto piuttosto l’idoneità della cosa di essere causa e non mera occasione, dell’evento.

La redazione giuridica

 
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