Il delitto di peculato, p. e p. dall’art. 314 c.p., si configura allorquando un soggetto, che ricopre la qualità di Pubblico Ufficiale ovvero di Incaricato di pubblico servizio, si appropria di una somma di denaro ovvero di altra cosa mobile altrui, di cui ne ha il possesso in ragione del suo ufficio.

Innanzitutto, occorre precisare al lettore che se l’agente ricopre la qualità di P.U. ovvero di Incaricato di pubblico servizio, la sua condotta integrerà gli estremi del reato di peculato; per converso, laddove l’agente fosse un soggetto avulso dalla Pubblica Amministrazione, la sua condotta rientrerà nell’alveo dell’appropriazione indebita, sanzionata dall’art. 646 c.p.

Dunque, da tale breve precisazione ne discende che, con espresso riferimento al delitto di peculato, il soggetto attivo può essere un Pubblico Ufficiale ovvero un Incaricato di pubblico servizio; l’oggetto materiale della fattispecie in esame è il denaro ovvero altra cosa mobile altrui; infine, il presupposto affinché si configuri il delitto di peculato è l’appropriazione della res – ossia comportarsi nei confronti della cosa uti dominus – di cui si ha il materiale possesso in ragione proprio dell’ufficio ricoperto.

Infine, per maggior chiarezza nei confronti di chi legge, occorre segnalare che in materia è intervenuto il Legislatore il quale, con la Legge n° 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione 2012) ha aumentato il limite minimo della pena edittale, da tre a quattro anni di reclusione.
Orbene, fatte queste brevi precisazioni, passiamo ora all’analisi della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, individuata dal n° 29617/2016.

Senza ripercorrere l’integrale vicenda affrontata dagli Ermellini, al fine di non tediare il lettore, mi soffermerò su quello che, ad avviso di chi scrive, è il punto essenziale della questione, ossia sulla qualità di Pubblico Ufficiale ricoperta dall’amministratore di sostegno.
Infatti, il Collegio di Legittimità, nel richiamarsi alla sentenza n° 50754/2014 ha ritenuto che l’amministratore di sostegno viene equiparato al tutore e, pertanto, dal punto di vista squisitamente penalistico, ricopre la qualità di Pubblico Ufficiale.
Pertanto, laddove l’amministratore di sostegno utilizzi il denaro ovvero gli altri beni dell’amministrato, per finalità differenti rispetto all’interesse di quest’ultimo, risponderà del delitto di peculato.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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2 Commenti

  1. Gent.le Avvocato,
    volevo chiederle consigli in merito ad una particolare questione.
    Ho un cugino rimasto orfano di entrambi i genitori quando aveva dieci anni.
    All’epoca dei fatti fu assegnato ad una casa famiglia, in quanto per svariate ragioni nessuno dei miei familiari poteva prendersene cura.
    Oggi ha 25 anni, l’ho rivisto dopo anni vagabondeggiare per strada e chiedere l elemosina, ma chiedendo in Tribunale ho scoperto che gli é stato nominato un amministratore di sostegno e che per giunta risulta intestatario di una pensione di invalidità.
    Ciò mi ha fatto sorgere il sospetto che l’avvocato nominato come ads si stia appropriando delle somme ad esso spettanti, tant é che parlando con questo mio cugino lui mi ha detto di non conoscere questo avvocato e che non gli sono mai stati dati soldi a titolo di pensione.
    Ho anche tentato di convincere mio cugino eventualmente a sporgere denuncia ma lui si rifiuta per paura.
    Cosa mi consiglierebbe di fare.
    La ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti.

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