Riqualificato in molestie il reato contestato a una donna, condannata in primo grado per atti persecutori a causa dei pedinamenti e dei messaggi ingiuriosi nei confronti della rivale in amore

Era stata condannata in primo grado per atti persecutori. L’imputata, nello specifico, era accusata di aver ripetutamente molestato un’altra donna – in ragione di una relazione sentimentale extraconiugale allacciata con suo marito – con pedinamenti e invio di sms ingiuriosi e minacciosi.

La Corte di appello aveva tuttavia riqualificato il delitto in molestie escludendo lo stalking in virtù del difetto di un effettivo nesso causale tra la condotta esaminata e la pretesa alterazione delle abitudini di vita della vittima. Quest’ultima aveva posto in essere un tentativo di suicidio che, tuttavia, secondo il Giudice di secondo grado, non era da ricondurre alle molestie subite, bensì alla decisione dell’uomo di riprendere la convivenza coniugale.

Nel ricorrere per cassazione l’imputata deduceva che il Collegio territoriale non avesse dato adeguato peso alle incertezze e contraddizioni del narrato della vittima, in particolare quanto all’esatta collocazione nel tempo dei pretesi pedinamenti; inoltre, l’invio degli SMS sarebbe stato smentito dai tabulati telefonici.

In assenza degli SMS di conseguenza, i pretesi pedinamenti, non interferenti con l’altrui vita privata, come ammesso dalla sentenza impugnata, avrebbero difettato del requisito della petulanza facendo cadere così l’elemento oggettivo del reato.

Per la Cassazione, che si è pronunciata sul caso con sentenza n. 11198/2020, tuttavia, il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

I Giudici del Palazzaccio hanno infatti chiarito che il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall’art. 660 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, “in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento”. Uno stato che non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, di ansia o paura, di timore per l’incolumità propria o altrui e di alterazione delle abitudini di vita; elementi,  che, disgiuntamente, integrano invece il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.

La condotta accertata in sede di merito, consistente negli insistiti pedinamenti (per un ambito temporale ristretto rispetto all’imputazione ma comunque significativo) a carattere invadente e infastidente, era stata correttamente ritenuta necessaria e sufficiente alla consumazione del reato di molestie.

La redazione giuridica

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