Il pedone investito chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa per la preclusione a svolgere l’attività di pasticciere

Con l’ordinanza n. 9888/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un pedone che aveva convenuto in giudizio il conducente e l’Assicurazione del veicolo che lo aveva investito, chiedendo il risarcimento dei danni subiti nell’incidente, quantificati in una somma non inferiore ad euro 500.000,00.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda condannando i convenuti a corrispondergli l’importo di euro 6.823,31, in aggiunta alla somma già versatagli dall’impresa assicuratrice, pari a 85.000 euro.

La Corte d’Appello aveva poi confermato la corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell’evento lesivo, ritenendo sguarnita di prova la richiesta di liquidazione del danno da perdita di chance lavorativa e corretta la liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente contestava al Giudice di secondo grado di non aver considerato che: a) pur non avendo dimostrato di avere subito una contrazione di reddito, dato che lavorava in nero, aveva prodotto in giudizio il libretto di idoneità sanitaria, obbligatorio solo per tutti i professionisti che svolgono mansioni lavorative comportanti contatto o manipolazione di alimenti e non necessario, invece, per il personale impiegato saltuariamente oppure impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico; b) il CTU aveva accertato che i postumi derivanti dall’incidente gli avevano causato una difficoltà a mantenere la posizione eretta prolungatamente, con una incidenza negativa sullo svolgimento dell’attività di pasticcere valutata intorno al 25%.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il motivo di doglianza confermando la decisione del Collegio distrettuale che aveva negato il risarcimento del danno da perdita di chance lavorative future, dando adeguatamente conto delle ragioni a fondamento della decisione e ritenendo che la vittima non avesse provato in giudizio la sua intenzione di esercitare l’attività di pasticcere nonché la circostanza che l’incidente glielo avesse precluso.

La redazione giuridica

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