Confermata la condotta colposa di un’automobilista che, nell’effettuare una manovra di svolta per accedere a un’area privata, non si era accorta della presenza del pedone investito

Era accusata del reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per l’investimento di un pedone mentre, alla guida della sua autovettura, effettuava una manovra di svolta a sinistra per entrare nell’area condominiale.

Secondo la ricostruzione fattuale dei Giudici di merito, la parte offesa veniva urtata alla gamba sinistra con la parte anteriore della vettura mentre attraversava la carreggiata, dopo essere uscita da un negozio, intorno alle 18.30. Solo al momento dell’investimento la conducente dell’auto si accorgeva della presenza del pedone che le bussava sul cofano affinché si fermasse ma l’auto continuava la marcia determinandone la caduta a terra. La dinamica dell’incidente era avvalorata dalle dichiarazioni del passeggero che viaggiava a bordo del mezzo investitore.

Il Tribunale aveva ritenuto che il comportamento dell’imputata fosse stato imprudente per colpa generica e violazione delle norme sulla circolazione stradale, in particolare per non aver usato la massima prudenza nell’eseguire la manovra di immissione nell’area privata dando la precedenza al pedone e comunque tenendo una modalità di guida che non le aveva consentito di evitare l’impatto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’automobilista deduceva vizio di legittimità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo in quanto si era accertato che l’incidente era avvenuto in tarda serata, in zona non illuminata, la persona offesa era vestita di scuro, il pedone aveva posto in essere una condotta imprevedibile parandosi difronte all’autovettura che procedeva nel rispetto del codice della strada.

Secondo la difesa, quindi, l’imputata non poteva prevedere l’evento in quanto il pedone investito era apparso all’improvviso.

I Giudici Ermellini, con la sentenza n. 2865/2021 hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Il Tribunale, infatti, aveva congruamente e logicamente motivato la conferma dell’affermazione di responsabilità fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi. In tale motivazione erano esplicitamente disattese le doglianze svolte nei motivi di appello e reiterate in sede di ricorso per cassazione ed in essa non si ravvisava alcuna incongruità o manifesta illogicità che la rendeva sindacabile in sede di legittimità.

In particolare il Giudice a quo aveva affermato che la condotta della persona offesa, che indossava abiti scuri, in zona poco illuminata, con pioggia in atto, non poteva qualificarsi come condotta imprevedibile del pedone; al contrario rendeva palese la sussistenza del comportamento colposo generico e specifico dell’imputata che, verosimilmente intenta a controllare che la sbarra di accesso alla proprietà privata si alzasse, non si era resa conto della presenza della danneggiata nei pressi del margine della strada e non aveva usato quindi la massima prudenza nell’ispezione della strada e nella marcia che le avrebbe consentito di vedere il pedone durante l’attraversamento.

La redazione giuridica

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