La pensione anticipata va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%

Il principio è stata affermato dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione in una recente sentenza (n. 30133/2018), nella quale si sono pronunciati sulla domanda di pagamento della pensione di vecchiaia, essendovi i necessari requisiti contributivi e sanitari ad un lavoratore invalido.

Il caso

All’esito dei due giudizi di merito, l’Inps era stata già condannata al versamento in favore del richiedente dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili D.L. n. 201 del 2011, ex art. 24, comma 5.

A fondamento della pronuncia, la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, non si potesse riferire – per motivi letterali e logici – alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata; ma dovesse invece, applicarsi, soltanto a coloro che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80%.

Per la cassazione della sentenza presentava ricorso dinanzi ai giudici della Suprema Corte l’Istituto di previdenza nazionale.

I motivi di impugnazione

Secondo il ricorrente la norma in questione ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. Essa si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano (a far tempo dal gennaio 2011) il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che – come si ricava dal dato testuale – la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. D’altra parte, il legislatore aveva previsto espressamente le deroghe relative allo slittamento del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia con il D.L. n. 78 del 2010, art. 12,commi 4 e 5, e nelle stesse deroghe non rientrava il caso della pensione di vecchiaia anticipata e dei lavoratori invalidi.

Sicché doveva ritenersi errato il giudizio emesso dai giudici di merito in relazione alla vicenda in esame.

Sono d’accordo i giudici della Suprema Corte di Cassazione che accolgono il motivo di doglianza su esposto, poiché fondato.

In effetti, il D.L. n. 78 del 2012, art. 12, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 fa espresso riferimento non solo ai “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche a tutti coloro che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

Dal punto di vista letterale, ne deriva che nel perimetro normativo sopra descritto, vi possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato. (…) Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

La decisione

D’altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%.

Peraltro, già in passato la stessa giurisprudenza di legittimità(cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984“.

In altri termini, è sbagliato, ad avviso del collegio, sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto indicarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5).

 

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