Respinto il ricorso di una donna che aveva agito in giudizio contro l’Inps per vedersi riconoscere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento  alla riliquidazione della pensione in godimento

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.

Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 15294/2020 pronunciandosi sul ricorso di una donna che si era vista respingere, in sede di merito, la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione della pensione in godimento.

Nello specifico la ricorrente  aveva esposto di essere stata costretta ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione.

La Corte territoriale, tuttavia, riformando la decisione del Tribunale, aveva rilevato che, secondo consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che l’inerzia dell’ente gestore, in relazione alla corresponsione dell’importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari.

Nell’impugnare la pronuncia, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che il Collegio territoriale avesse sminuito esageratamente la lesione evocata in giudizio fino a ridurla al rango di un mero disagio, laddove quella che consegue all’inottemperanza del giudicato, a suo avviso, “è lesione intollerabile di un diritto costituzionalmente qualificato, garantito dall’art. 2 della Costituzione, correlato all’effettività della tutela giurisdizionale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire al motivo di doglianza evidenziando che il ragionamento seguito dal Giudice a quo risultava conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di merito, infatti, da un lato aveva rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetto sprovvisto di redditi previdenziali, sicché non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona; per altro verso, aveva posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo.

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