Secondo la Cassazione l’indennità per l’amministratore di sostegno non è un corrispettivo per l’attività prestata
L’indennità prevista per l’amministratore di sostegno non può essere considerata imponibile ai fini IVA; lo dice la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 14846\2020 .
All’origine della questione c’era la liquidazione di una indennità di 1000 euro a un avvocato, da parte di un giudice tutelare. Tale somma, regolarmente fatturata è stata liquidita a seguito dell’attività svolta dal professionista. Questa successivamente ha richiesto il rimborso dell’Iva calcolata sull’indennità, ma ha ricevuto un diniego dall’Agenzia delle Entrate che ha impugnato dinanzi la CTP di Trieste. La commissione tributaria di Trieste accoglieva il ricorso che tuttavia veniva impugnato dalle Entrate. Il giudice del gravame sosteneva, a sua volta, che l’indennità percepita dall’amministratore di sostegno altro non fosse che il ristoro delle spese e degli oneri difficilmente documentabili, riguardanti la cura della persona e non la gestione del patrimonio del beneficiario, escludendone, pertanto, come aveva già fatto il giudice tutelare, la natura retributiva.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva dunque in Cassazione sostenendo che la somma percepita a titolo di indennità fosse in relazione all’attività svolta e quindi fosse la prova di un rapporto sinallagmatico.
La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Alla base della decisione vi è una preliminare valutazione riguardo alla natura dell’indennità spettante all’amministratore di sostegno.
Il giudice di legittimità addiveniva al convincimento che l’indennità dell’amministratore di sostegno non possa essere considerata quale corrispettivo dell’attività prestata, ma venga quantificata dal giudice tutelare secondo equità, a valle di una complessa valutazione di tutti gli elementi. La Corte evidenzia come “l’indennità in questione non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili”
Conclude quindi la Suprema Corte che “in tema di Iva, posto che l’attività svolta dall’amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l’amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica, e, quindi, imponibile a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o comunque sia espletata a titolo oneroso”
Avv. Claudia Poscia
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