Prima di chiedere l’assegno sociale, il cittadino coniugato che si trovi in uno stato di bisogno economico è tenuto a chiedere il sostegno del coniuge, ancorché separato

La vicenda

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma, il ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione dell’assegno sociale e che, pertanto, l’INPS fosse condannata al pagamento dalla domanda amministrativa.

Come è noto l’art 3 L 335/95 richiede, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, il compimento del 65 anno di età, la cittadinanza italiana o altri requisiti ivi indicati, la residenza in Italia, il possesso di determinati requisiti di reddito. Il comma 3 stabilisce che “il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento (…). Alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell’imposizione fiscale e contributiva di qualsiasi natura (…). Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione”. Secondo la Suprema Corte di Cassazione “in tema di assegno sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”(Cass. 23477/2010).

Il processo dinanzi al Tribunale di Roma

Nel caso in esame il ricorrente aveva prodotto per i redditi propri certificazione negativa dell’Agenzia dell’Entrate attestante la mancata percezione di reddito negli anni 2013-2015. Inoltre, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dallo stesso prodotta, egli si trovava in regime di separazione di beni con l’ex coniuge e non percepiva alcun reddito di mantenimento, ma rispetto a tale circostanza non aveva fornito alcuna prova in ordine ai redditi del coniuge.

Sul punto nella giurisprudenza di merito si rinviene il principio secondo il quale “prima ancora di rivolgersi alla solidarietà generale, il cittadino coniugato, che si trovi in uno stato di bisogno economico, è tenuto a chiedere il sostegno del coniuge, in adempimento a specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale, che continua ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio stesso, ed anche dopo la morte attraverso la pensione di reversibilità”(Corte Appello di L’Aquila sent. n. 557/18).

Perciò, non avendo il ricorrente minimamente prodotto i redditi dell’ex coniuge, non aveva dimostrato di trovarsi in uno stato di bisogno tale da costringerlo a richiedere l’assegno sociale.

Per queste ragioni il Tribunale di Roma, (Seconda Sezione, sentenza n. 10818/2019), ha rigettato il ricorso.

Avv. Sabrina Caporale

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1 commento

  1. Buongiorno,
    sono porVi un quesito:
    dal 2015 percepivo l’assegno sociale,nel 2019 cedo il diritto all’usufrutto a titolo gratuito a mia figlia,
    ( nuda proprietà) il valore dell’usufrutto è pari a 18milaeuro.Nel 2020 l’INPS mi revoca l’assegno sociale con la motivazione
    – … la donazione a titolo gratuito,in questo caso il donante manifesta una condizione di autosufficienza economica incompatibile col requisito dello stato di bisogno…-
    In questi giorni ho presentato per il 2021 domanda di ricostituzione dell’assegno ma, l’INPS non ha tenuto conto della richiesta in quanto,a loro dire,in caso di donazione gratuita,in base all’ Art.338 cc. è cura da parte donante provvedere al sostentamento del donatario.
    Domando: è corretto quanto asserito dall’INPS?
    Grazie per l’attenzione.
    Cordiali saluti.

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