Le pensioni erogate dall’Inps, dopo le recenti riforme, aumentano e si diversificano. Ecco una guida completa per orientarsi

Le ultime riforme hanno cambiato il volto delle prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps. Non esiste un solo tipo di pensione, le prestazioni pensionistiche sono oggi tante e variegate. Vengono diversificate in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici.
Ecco di seguito un elenco per muoversi nel variegato mondo delle pensioni.
Prestazioni pensionistiche previste per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e per gli iscritti alla Gestione Separata:

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia

Per ricevere la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia i lavoratori, dipendenti e autonomi, devono essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alla Gestione Separata.
L’AGO comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Per chiedere la pensione anticipata bisogna avere i requisiti anagrafici e contributivi previsti per legge, e rientrare nelle disposizioni eccezionali di legge.
Per ricevere la pensione di vecchiaia gli iscritti devono essere già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996 e rispettare sempre i requisiti di legge.
La totalizzazione consente il diritto a un’unica pensione di vecchiaia per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. In questo caso è gratuita, mentre nel caso della ricongiunzione è onerosa.

Le pensioni supplementari

Esistono tre tipi di pensione supplementare: pensione supplementare di vecchiaia; pensione supplementare di invalidità; pensione supplementare ai superstiti.
La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.
Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

La pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, per quei lavoratori dei quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Le condizioni di inabilità vengono valutate dalla Commissione Medica Legale dell’Inps e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Le pensioni per gli iscritti al Fondo casalinghe

L’Istituto di previdenza eroga la pensione di inabilità e la pensione di vecchiaia a favore degli iscritti al Fondo casalinghe. Le prestazioni sono rivolte alle persone di entrambi i sessi iscritte al Fondo casalinghe che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. In questo caso è il sistema di calcolo contributivo a stabilire l’importo.

Ape sociale e volontaria

Si tratta di un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Istituto di previdenza a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta, a richiesta dell’interessato, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. È una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Ape volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Si tratta di un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per dodici mensilità che si potrà avere alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 166 e seguenti della legge di Bilancio 2017).
Per quanto riguarda le altre prestazioni pensionistiche:

Prestazioni di accompagnamento alla pensione

Nei casi di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, la legge stabilisce che possano essere erogate prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni a carico dei datori di lavoro. Essi nascono da accordi aziendali per agevolare l’esodo dei lavoratori a tempo indeterminato una volta raggiunti i requisiti per la pensione entro un determinato periodo.
Per quanto riguarda agevolazioni e benefici pensionistici:

Regime sperimentale donna (opzione donna)

Il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione donna, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. È sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Beneficio per i lavoratori precoci

La legge di bilancio 2017, all’articolo 1, comma 199 e seguenti, prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10, legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi. Al supplemento di pensione hanno diritto i titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.
 
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