Perdita di capacità lavorativa, danno patrimoniale passato e futuro vanno distinti

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Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica va provato sotto il profilo della contrazione o della totale perdita della capacità di produrre reddito. Nel caso di un incidente che riduca la capacità di lavorare e guadagnare, il danno economico non si calcola in modo generico.
La Corte di Cassazione ha ribadito che bisogna distinguere tra il danno patrimoniale già subito, cioè i redditi persi dal giorno del sinistro fino alla liquidazione, e quello futuro, legato alla perdita di guadagni che la vittima non potrà più conseguire negli anni successivi. Una precisazione importante per evitare errori nei risarcimenti (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 settembre 2025, n. 24618).

La vicenda

La vittima si rivolge al Tribunale di Pavia al fine di sentire dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro stradale e ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro de quo…

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