Una donna subisce una caduta in condominio per pavimento bagnato, appena lavato dal personale delle pulizie. Dopo un primo riconoscimento del risarcimento da parte del Tribunale, la Corte d’Appello di Cagliari rigetta la domanda. Successivi interventi della Cassazione confermano il rigetto: il ricorso diventa improcedibile a causa di un difetto nella notifica, sottolineando l’importanza di rispettare con precisione le procedure processuali (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 27 agosto 2025, n. 24035)
La caduta in condominio per pavimento bagnato
Il giorno 16 febbraio 2005, alle ore 8.15 circa, nello stabile sito in Alghero, si verifica la caduta in condominio e precisamente nell’androne di ingresso, il cui pavimento era bagnato poiché appena lavato da personale addetto alle pulizie del fabbricato.
La donna chiama in causa il quale titolare dell’impresa di pulizie e il Condominio dell’edificio. Il Tribunale di Sassari accoglie la domanda e condanna i convenuti a pagare la somma di Euro 16.011,34. Invece, la Corte di appello di Cagliari (sent. 242/2018), riforma integralmente la pronuncia di primo grado e rigetta la domanda risarcitoria.
Con ordinanza n. 4129/2020, la S.C. cassa la sentenza di appello, devolvendo al Giudice di rinvio il compito di “valutare alla stregua del principio di cui a Cass. 2480/18 la fattispecie, ed alla stregua di tale principio valutare se vi è caso fortuito, concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cc., o esclusione di rilevanza causale della condotta del danneggiato“. La decisione del giudizio di rinvio rigetta nuovamente la domanda risarcitoria della danneggiata.
Il secondo intervento della Cassazione
La danneggiata impugna la sentenza che, per dichiarazione della stessa ricorrente, viene notificata il 20 aprile 2023. Ebbene, per consolidato orientamento, la dichiarazione contenuta nel ricorso per Cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale, appunto la notificazione della sentenza, idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC – senza che sia possibile recuperare a questa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione.
In caso di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato.eml o.msg.
Difetto di improcedibilità del ricorso
Questo significa che il deposito della sola copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa (salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, c.p.c. oppure acquisita dal Giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio), il difetto di procedibilità del ricorso.
Il suddetto vizio è rilevabile d’Ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente, in quanto la improcedibilità trova la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo in Cassazione.
Nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o, comunque, acquisita agli atti del fascicolo di Ufficio.
Per impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi il principio di diritto, più volte ribadito dalla S.C., in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima il ricorso deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 17 febbraio 2023, la notifica del ricorso in parola è avvenuta il giorno 31 maggio 2023, trascorso quindi il termine codicistico.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Avv. Emanuela Foligno






