La Cassazione conferma la condanna del titolare di un allevamento di suini per aver lasciato gli animali trascurati e malnutriti. Nonostante le difese dell’allevatore, gli accertamenti hanno evidenziato sovraffollamento, competizione per il cibo e condizioni igieniche carenti che hanno generato sofferenze prevedibili e evitabili (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 8 settembre 2025, n. 30398)
I fatti
Il Tribunale di Siena condanna il titolare dell’allevamento alla pena di 15.450,00 Euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati riguardanti la detenzione di animali trascurati e malnutriti e quindi in gravi condizioni di sofferenza.
Il condannato si rivolge alla Corte di Cassazione osservando che il buono stato di salute degli animali, accertato da tutti i veterinari escussi in dibattimento, era idoneo a escludere uno degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il grave stato di sofferenza degli animali in relazione alle loro modalità di detenzione. Sempre secondo il condannato, non si sarebbe tenuto conto di circostanze idonee a incidere sulla configurabilità dell’elemento soggettivo, come l’insorgenza dell’emergenza pandemica, che aveva provocato il raddoppio della popolazione animale, e il deterioramento dell’allevamento nelle porzioni oggetto degli attacchi dei lupi.
Animali trascurati e malnutriti, rigettato il ricorso dell’allevatore
Il Tribunale ha innanzitutto svolto un’approfondita disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nel 2021 dagli agenti del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri di Siena, a seguito di segnalazioni di alcuni cacciatori, relative alla presenza di suini di cinta senese incustoditi nei boschi circostanti l’allevamento avente sede nel podere sito in Comune di Gaiole in Chianti.
Nell’allevamento si trovavano 255 suini, che vivevano in stato semibrado, alimentandosi in parte con il cibo trovato nel bosco (le recinzioni erano danneggiate in più punti, per cui gli animali potevano allontanarsi) e in parte con quanto loro somministrato dall’allevatore, essendo al riguardo emerso che il cibo fornito dall’allevatore veniva fornito in una zona abbastanza circoscritta.
Ciò, come è stato accertato dal consulente del P.M., comportava che il mangime si mischiava con le deiezioni degli animali, ma anche che nella zona dell’alimentazione si creava un grosso sovraffollamento di suini di categorie eterogenee (lattonzoli, suini grassi femmine, maschi castrati, magroni maschi e femmine di vario peso), il che dava luogo a competizioni per l’accesso al cibo, nelle quali l’animale più forte prevaleva sul più debole, giustificandosi in tal modo le lesioni cutanee riscontrate in certi suini e le condizioni di alcuni giovani animali sottopeso. Inoltre, nel bosco circostante l’allevamento venivano trovate sette carcasse di suini privi del marchio auricolare, il che induceva gli agenti a ritenere che gli animali non erano stati perduti, essendo stati volutamente asportati i marchi.
Animali trascurati e malnutriti, lo smaltimento delle carcasse
Alla luce di tali accertamenti, corroborati dalle dichiarazioni rese dai due dipendenti dell’allevamento del condannato, il Comune di Gaiole in Chianti adottava l’ordinanza n. 26 del 10 maggio 2021, con cui veniva prescritto il corretto smaltimento delle carcasse, alla completa custodia degli animali e alla corretta gestione degli effluenti di allevamento, ma tale ordinanza veniva ignorata.
Dunque, a carico del condannato venivano contestati i reati di cui agli art. 544 ter cod. pen. (riferito alle condizioni in cui erano tenuti gli animali), art. 256, comma 1 lett. a, e comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (riferiti rispettivamente all’abbandono nel bosco delle carcasse e alla mancata adozione di dispositivi idonei alla regimentazione e al contenimento delle acque meteoriche e delle deiezioni degli animali), e art. 650 cod. pen. (riguardante l’inottemperanza dell’ordinanza n. 26/2021 adottata del Sindaco).
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto provati i fatti contestati, ma ha riqualificato la condotta ascritta all’imputato in 255 singoli episodi della contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, c.p., norma che sanziona la condotta di chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
La condotta colposa dell’allevatore
Difatti, è stato evidenziato che non si ravvisava nel caso di specie né il requisito della crudeltà, necessario ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa originariamente contestata, né l’elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell’imputato che le condizioni in cui teneva gli animali provocassero per loro sofferenze insopportabili e incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, risultando i fatti riconducibili piuttosto a una condotta di tipo colposo, con riferimento al principale elemento di criticità rivelato dagli accertamenti investigativi, che, come detto, riguardava le modalità della distribuzione del cibo, con gli effetti negativi sopra esposti derivanti dalla concentrazione degli alimenti in una zona circoscritta dell’allevamento (ossia la contemporanea presenza di mangimi e deiezioni e la costante competizione tra suini per il procacciamento del cibo).
Rispetto a ciascuno dei 255 suini dell’allevamento è stato dunque ritenuto configurabile il reato ex art. 727, comma 2, c.p.., posto che le sofferenze patite dai maiali erano prevedibili, peraltro da un allevatore esperto come il condannato, ed evitabili, laddove siano state adottate maggiori cautele.
Detenzione di animali trascurati e malnutriti e in condizioni produttive di gravi sofferenze
Orbene, la qualificazione giuridica del Tribunale è immune da censure, dovendosi richiamare sul punto la affermazione secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 c.p., la detenzione di animali trascurati e malnutriti e in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, quali devono essere ritenuti quelli provocati nella vicenda in esame ai maiali presenti nell’allevamento dell’imputato, costretti ad alimentarsi con mangime frammisto alle proprie deiezioni e in una zona circoscritta, con conseguente contesa tra di essi da cui sono derivate condizioni di dimagrimento o lesioni cutanee per i suini più fragili.
Se i suini sono alimentati in gruppo e non “ad libitum” o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo, dovendosi ritenere evidentemente che l’accesso agli alimenti debba essere effettivo e salubre.
ED ancora, il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 727, comma 2, c.p. in relazione a ben 255 suini presenti nell’allevamento, il che evidentemente dimostra la condotta dell’imputato come non occasionale.
In conclusione, il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno






