Nei casi di illecito endofamiliare, la prova del danno non patrimoniale può essere presunta quando il comportamento di un genitore viola i doveri di assistenza morale, materiale, educazione e mantenimento nei confronti del figlio. La Corte di Cassazione pronuncia un importante principio di diritto (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 7 settembre 2025, n. 24719).
I fatti
Nel caso in esame, madre e figlio si rivolgono al Tribunale di Bergamo per ottenere la declaratoria del rapporto di filiazione naturale e fare accertare il diritto del figlio all’utilizzo del cognome paterno, al mantenimento passato e da abbandono per perdita di un congiunto, oltre a chiedere che venda riconosciuto il danno subito a causa dell’illecito endofamiliare del padre.
Il Tribunale lombardo (dichiarato il rapporto di filiazione e deciso il contributo al mantenimento da parte del padre pari ad Euro 300,00 a decorrere dal dicembre 2018, oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda) respinge le altre domande risarcitorie e di rimborso dei costi di mantenimento pregresso. Riguardo al rigetto del risarcimento per il danno non patrimoniale…





