Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto… (Corte di Cassazione n. 23469 del 28 settembre 2018)

I fatti.

I congiunti di un soggetto che aveva riportato gravi lesioni a seguito di un incidente avevano proposto l’azione risarcitoria richiedendo anche il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Corte territoriale aveva escluso la configurabilità del danno parentale, motivando che lo stesso implicherebbe la perdita del familiare, non verificatasi nel caso de quo, affermando inoltre come generiche le allegazioni contenute nell’atto di appello relativamente al danno non patrimoniale quale danno biologico, danno morale e danno dinamico-relazionale.

Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso i congiunti del leso, che ritenevano errata l’esclusione della perdita del rapporto parentale nel caso di gravi lesioni fisiche del familiare.

Le lesioni gravi possono compromettere il rapporto parentale?

Gli Ermellini si soffermano sul danno da perdita del rapporto parentale e stilano una specie di “lista” degli approdi giurisprudenziali più recenti in tema di danno non patrimoniale.

In primis la Corte osserva che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è risarcibile non solo in caso di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992). Una volta riconosciuta la spettanza del danno de quo anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale vanno precisate le componenti di tale danno cui si è finora fatto cenno.

La Corte di Cassazione osserva che sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina solo le fattispecie del danno patrimoniale, nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante ex art. 1223 c.c., e del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e. 185 c.p..

La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche rispettivamente nel senso:

  1. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
  2. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
  • Il giudice di merito per accertare e qualificare il danno risarcibile, sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sent. 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale.
  • Più in particolare nel valutare il danno alla salute, ma non in modo diverso rispetto a tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (cfr. Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte cost. 233/2003), il giudice dovrà valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale, che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso, che quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita.
  • Se viene accertato un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito, oggi basata sul sistema c.d. del punto variabile, può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
  • Nel caso di lesione della salute, costituisce, quindi, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. “categorie” o cd. “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.).
  • non è invece una duplicazione del risarcimento quella di attribuire una somma relativamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cfr. Corte Cost. 235/2014);
  • in assenza di lesione della salute, ogni pregiudizio arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (in tal senso, già Cass. ss.uu. 6572/2006);
  • è un errore logico, prima ancora che giuridico, quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unità, “dalla sofferenza del non poter più fare“, perché la più superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attività dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dell’essere persona

La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona, come quella prevista per il danno patrimoniale, avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).

Avv. Maria Teresa De Luca

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