Respinto il ricorso di un lavoratore, licenziato durante il periodo di prova, che aveva eccepito la nullità del patto di prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18268/2018, si è pronunciata sul caso di un lavoratore licenziato durante il periodo di prova. In sede di merito era stata esclusa la eccepita nullità del patto di prova. Questa si basava sul fatto che la prestazione in precedenza svolta dal lavoratore presso differenti imprenditori, era di contenuto identico a quella oggetto del patto. Sia in primo grado che in appello, tuttavia, i Giudici avevano respinto tale argomentazione. Nello specifico avevano evidenziato che la prestazione era stata eseguita nei confronti di soggetti differenti e non legati da rapporti con gli altri imprenditori.
Gli Ermellini, nell’affrontare la vicenda, sono partiti proprio dal concetto di ‘patto di prova’. Nello specifico, hanno chiarito che, “nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza”. Pertanto questo deve ritenersi illegittimo qualora la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo.
La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo in determinate circostanze.
In particolare, se vi sia la necessità per il datore di verificare il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione. Si tratta, infatti, di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
Per la Cassazione, quindi, risultava coerente la valutazione della Corte territoriale relativa alla legittimità del patto di prova inserito in un contratto di nuova stipulazione. Questo, infatti, se pur operante nel contesto dell’appalto, lasciava inalterata la necessità di valutazione del permanere degli elementi di qualificazione della prestazione lavorativa. Tra questi, in primis, il vincolo fiduciario, soprattutto in presenza di differenti datori di lavoro.
In conclusione deve ritenersi che “il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato. Ciò neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso. Incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato l’onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito. Da qui il rigetto del ricorso.
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