In merito al pignoramento dello stipendio, ecco le novità per il 2018 per i debitori che stanno subendo un procedimento esecutivo di questo tipo

Sono in arrivo novità in merito al pignoramento dello stipendio per l’anno 2018. Per i debitori che stanno subendo un procedimento esecutivo che aggredisce il loro stipendio, infatti, qualcosa cambia, anche se di poco.

Innanzitutto, è bene ricordare che in materia di pignoramento dello stipendio, il 2018 non porta con sé delle nuove regole. Queste sono ancora quelle fissate quasi 3 anni fa e continuano a trovare la loro fonte nell’articolo 545 del codice di procedura civile.

Tuttavia, come ogni anno, tali regole subiscono le conseguenze dell’aggiornamento dell’importo dell’assegno sociale.

Il cambiamento, nel dettaglio, non interessa in alcun modo gli stipendi non ancora accreditati al lavoratore. Questi ultimi, anche quest’anno, potranno essere pignorati nel limite massimo del quinto dello stipendio netto.

Cosa significa questo? In altre parole, anche nel 2018 chi percepisce, ad esempio, uno stipendio netto pari a 1.000,00 euro potrà subire una trattenuta da destinare mensilmente al proprio creditore pari a massimo 200,00 euro.

Ciò che va a cambiare, in realtà, è l’importo che può essere aggredito in caso di somme ricevute a titolo di stipendio dal debitore e già accreditate nel suo conto bancario o postale.

Con riferimento a tali giacenze, infatti, il codice di rito stabilisce che il pignoramento può riguardare solo ed esclusivamente gli importi eccedenti il triplo dell’assegno sociale.

Questo ultimo emolumento, infatti, varia pressoché ogni anno, sebbene in maniera irrisoria. E ciò è avvenuto anche per il 2018. A fronte di un assegno sociale mensile pari a 448,07 euro fissato per il 2017, infatti, nel nuovo anno tale importo è pari a 453,00 euro.

Ciò significa che le somme dovute a titolo di stipendio al debitore e già accreditategli potranno essere pignorate nel 2018 solo oltre la soglia di 1.359,00 euro.

Se quindi la giacenza è  pari a 5.000,00 euro, il creditore potrà aggredirla entro il limite di 3.641,00 euro.

Un discorso analogo varrà anche per le somme accreditate derivanti da salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Ma anche per la pensione, le indennità che tengono luogo di pensione e assegni di quiescenza.

 

 

 

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2 Commenti

  1. Buongiorno. Io sto pagando da due mesi il 5 dello stipendio su di una cifra di € 14000. Ho letto ed informato che per stipendi fino a € 2500,00 il tolto deve essere 1/10 e non 1/5. Art.545 del cpc. Posso avere spiegazioni in merito? Poi un’ altra cosa. Seca fine luglio/ agosto ho in busta paga il 730 viene calcolato anche quello. Grazie

    • deve fare ricorso per cui comunque vada dal suo avvocato (riteniamo che Lei lo abbia) che le darà tutte le spiegazioni del caso
      Cari saluti

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