Una recente pronuncia del Tar di Lecce ha consentito a un anziano cittadino di continuare a tenere il pony in casa – nel centro abitato – in quanto animale da compagnia.

Il TAR Lecce nella sentenza n. 388/2018 ha fornito chiarimenti sul tema degli animali da compagnia e sulla possibilità, per un anziano cittadino, di continuare a tenere un pony in casa.

Con la pronuncia in commento, infatti, il Tar leccese ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco del Comune aveva ordinato a un anziano signore di allontanare il pony che deteneva nella stalla della sua abitazione.

L’uomo ha dunque vinto il ricorso contro il Comune, anche se il regolamento di igiene dello stesso consentiva di detenere all’interno del centro abitato soltanto gli “animali da compagnia”.

Infatti, se è noto che la normativa nazionale non considera il pony un animale da compagnia, questa neppure lo esclude esplicitamente.

Per tale ragione, è stata annullata l’ordinanza adottata dal Sindaco, consentendo all’anziano di detenere il pony in casa.

Il tutto, ovviamente, una volta appurato che l’animale fosse tenuto in buone condizioni igieniche, come attestato anche da certificati medici.

Ma ecco i fatti.

Una prima ordinanza aveva raggiunto l’anziano dopo che l’ASL aveva accertato la presenza del pony nei locali di sua proprietà. E questo sebbene il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica vietasse di detenere, nel centro abitato, animali non da compagnia.

A quel punto era giunto l’ordine di allontanare l’animale da casa e di metterlo in una stalla. Il tutto, a patto però che questa fosse ubicata fuori dal centro abitato, in una idonea struttura in zona agricola.

A tale decisione l’uomo si è opposto presentando ricorso straordinario al capo dello Stato.

Il soggetto ha quindi presentato al Comune tutta la documentazione medica volta a certificare il pregiudizio alla salute che aveva subito a causa dell’allontanamento coatto del pony in questione.

Così, gli effetti dell’ordinanza sono stati inizialmente sospesi, salvo poi essere poi nuovamente reiterati con un secondo provvedimento analogo.

Secondo il Responsabile dell’ASL, infatti, non si potevano ignorare i diritti dei terzi che rischiavano di essere lesi dalla presenza dell’animale.

Secondo la Asl, le condizioni di salute dei vicini, sarebbero potute risultare lese dalla presenza di cattivi odori. Così come dalla produzione di insetti che proliferano in presenza di determinati animali.

Ciò nonostante, per il Tar di Lecce era l’anziano ad avere ragione.

“Nel reiterare gli effetti di una precedente ordinanza di allontanamento dell’equino, ospitato presso l’abitazione del ricorrente – scrive il Tar – ma successivamente sospesa dallo stesso Sindaco del Comune, non ha dato alcuna evidenza di circostanze sopravvenute, di tale natura da riproporre drasticamente il provvedimento di allontanamento dell’equino in questione, facendo ricorso, peraltro, ad uno strumento eccezionale quale è quello delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267″.

Pertanto, per il Collegio, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/90 non è soddisfatto dal mero richiamo al fatto che “allo stato non vi sono riferimenti legislativi di ambito nazionale tali da equiparare l’equide ad un animale da compagnia”.

Nel caso di specie, per il Tar, bisogna considerare altri elementi.

In primo luogo, il fatto che l’animale fosse in regola rispetto ai certificati medici e detenuto in condizioni igieniche ottimali. In secondo luogo, la sua funzione di animale da compagnia per l’anziano, che deteneva il pony a tale scopo.

Per il Tar, infatti, non si può escludere la circostanza che un pony vada catalogato quale animale da compagnia.

La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, infatti, definisce animale da compagnia ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto e compagnia.

Ancora, la normativa nazionale pur non consentendo di considerare il pony quale animale da compagnia nemmeno lo esclude apertamente. Così come lo stesso Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica lascia spazio a un’interpretazione estensiva del concetto di animale da compagnia.

Per tali ragioni, il ricorso dell’anziano è stato accolto e il soggetto ha potuto tenere il pony con sé.

 

 

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