La Corte di Cassazione, con un’apposita sentenza, si è espressa in merito ai posti auto condominiali e alla possibilità che possano spettare a tutti

La Suprema Corte ritorna sulla questione relativa ai posti auto condominiali e lo fa con una specifica sentenza, la n. 23660/2016.

Il condominio, a volte, può avere a disposizione al suo interno uno spazio utilizzabile per i posti auto condominiali.

Tuttavia, il cortile interno è un bene comune ex art. 1117 c.c. destinato all’utilità di tutti gli aderenti al condominio. Per questa ragione, è necessaria un’apposita delibera assembleare che ne disciplini compiutamente l’utilizzo secondo precise modalità.

Tra i beneficiari possono rientrare anche i proprietari degli esercizi commerciali posti al primo piano dello stabile considerato. Soggetti che, la delibera assembleare, non può permettersi di escludere dal conteggio dei posti auto condominiali.

Il caso di specie riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale che assegnava 24 posti auto condominiali, uno per ciascuno dei 24 appartamenti.

Una scelta che consentiva altresì a chi volesse, a proprie spese, di realizzare una copertura per il posto auto.

Uno dei condomini ha impugnato la delibera deducendo violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., nonché incertezza sul quorum costitutivo dell’assemblea, che sarebbe privo dei proprietari dei negozi.

In primo grado, il giudice onorario del tribunale ha rigettato il ricorso. La Corte d’appello ha riformato integralmente la decisione impugnata, con conseguente declaratoria di nullità delle delibere.

Ciò ritenendo che “l’unica interpretazione logica della delibera era nel senso di assegnare a ciascun appartamento un posto auto individuato con numerazione progressiva e con possibilità di proteggerlo con tettoia”.

Di qui la violazione dell’art. 1120 c.c., comma 2 e la nullità della delibera per aver escluso dalla decisione i negozi che non risultavano dal verbale non essere proprietari anche del cortile. La vicenda è finita così in Cassazione.

I giudici infatti hanno riportato le motivazioni che hanno indotto la corte locale ad interpretare la complessiva deliberazione condominiale, giungendo a conclusioni diverse dal primo giudice.

Questo aveva sostenuto che “l’inservibilità si verrebbe a configurare solo qualora un condomino impedisse ad un altro di parcheggiare l’auto in un posto coperto da tettoia, divieto che allo stato non potrebbe essere frapposto da alcuno, neppure da colui che avesse deciso di sostenere e poi sostenuto l’onere della spesa per la realizzazione di una (qualsiasi) tettoia”.

Fatto che avrebbe come conseguenza che i posti auto condominiali rimangano “fruibili da ciascun condomino senza alcun limite, indipendentemente dall’avvenuta o meno realizzazione della relativa copertura”.

I giudici d’appello, invece, hanno sostenuto quanto segue.

“La tesi interpretativa volta a salvare la legittimità della delibera sembra artificiosa e inconsistente, in quanto ipotizza che un singolo condomino affronti personalmente la spesa per realizzare un singolo gazebo a protezione di un singolo posto auto per poi lasciarlo a disposizione di tutti”.

Sicchè, secondo il primo giudice, potrebbe accadere che “metà dei condomini paghi la metà dei posti auto coperti per metterli graziosamente a disposizione dell’altra metà”.

Secondo la Corte, invece, “il senso logico della delibera è chiaramente indirizzato a ripartire i posti auto nel cortile assegnandoli individualmente in uso esclusivo a ciascun condomino ed autorizzandolo ad allestire mia propria tettoia-gazebo a copertura del proprio posto auto, col solo vincolo di uniformare tra loro la natura dei manufatti”.

Ma c’è un altro elemento evidenziato dai giudici.

“Vi è perfetta coincidenza – scrivono – tra il numero di appartamenti ed il numero di posti auto e, del resto, il significato sostanzialmente divisionale della decisione appare insito dalla stessa formulazione dell’ordine del giorno, che recita assegnazione posti auto nel cortile condominiale, andando ben oltre la mera disciplina dell’utilizzo”.

Infine, c’erano 24 posti auto, uno per ogni appartamento.

Fatto che “sottende l’intenzione di frazionare la superficie comune per farne pertinenze di ogni appartamento”.

Pertanto, i giudici d’appello hanno dichiarato che il fatto che la delibera “propone che venga realizzata la tettoia per chi la vuole pagando ognuno la sua”, “presuppone una preventiva assegnazione dei posti auto ad ogni appartamento”.

Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato rigettato.

 

 

 

 

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