Non spetta al condominio agire per vedere riconosciuto ai singoli condomini un diritto d’uso delle aree condominiali, come quello per i posti macchina

La delibera dell’assemblea di condominio che incide su eventuali diritti individuali di proprietà esclusiva del singolo condomino è da considerarsi nulla. Lo chiarisce la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sulla lite tra un condomino, nonché costruttore dello stabile condominiale, e il condominio. Il primo aveva impugnato una delibera relativa ai posti macchina condominiali, disegnati nel cortile dallo stesso costruttore.

Il provvedimento stabiliva che tali posti dovessero essere assegnati ai condomini che non disponevano di un box auto. Il costruttore lamentava che il condominio avesse disposto di un diritto altrui; egli stesso si era riservato la proprietà esclusiva dell’area interessata al momento dell’edificazione.

In primo grado la domanda dell’attore era stata rigettata invocando la normativa vigente in materia. Secondo le disposizioni di legge, infatti, nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbono essere riservati appositi spazi per i parcheggi. Il rapporto deve essere pari ad almeno un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Tali spazi non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.

Anche in secondo grado il condomino vedeva respinto il suo ricorso, ma sulla base di una diversa argomentazione: la normativa implicava la nullità parziale del contratto di compravendita con cui il costruttore si era riservato la proprietà esclusiva delle aree destinate a parcheggio. Pertanto, secondo la Corte territoriale, la delibera assembleare aveva semplicemente assegnato i posti macchina, a prescindere dalla qualificazione del diritto.

Diversa l’interpretazione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8014/2018, ha accolto le argomentazioni del costruttore, ritenendole fondate.

Secondo gli Ermellini, la normativa richiamata dai giudici di merito riconosce in capo ad ogni singolo condomino un diritto reale di uso, di godimento dello spazio destinato al parcheggio nella misura e secondo i parametri predeterminati dalla legge.

Qualora tale diritto non venga riconosciuto, il contratto di compravendita deve considerarsi affetto da nullità parziale e integrabile ope legis. E’ il caso dell’atto che prevede la proprietà esclusiva del suolo in capo all’alienante.

Il diritto in questione, tuttavia, è riconosciuto in capo ai singoli condomini sulla base dei rispettivi titoli di acquisto. Pertanto solo tali soggetti, nella loro individualità, possono agire giudizialmente affinché venga dichiarata la nullità parziale della compravendita e riconosciuta la titolarità del diritto.

Tale facoltà non spetta invece al condominio. Questo, con la delibera assembleare impugnata nel caso in esame, ha disposto di un diritto altrui, ossia di un diritto individuale di proprietà di un solo condomino. L’atto, quindi, è da ritenersi nullo.

 

 

Hai vissuto un’esperienza simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

POSTO AUTO SCOPERTO: IL PROPRIETARIO VA CONSIDERATO UN CONDOMINO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui