Responsabile ai sensi dell’art. 590 del codice civile la conducente di un furgone accusata di aver investito un pedone che aveva riportato postumi invalidanti permanenti

Con la sentenza n. 5787/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna condannata in sede di merito per il reato di lesioni personali stradali gravi, ai sensi dell’art. 590 bis del codice penale, per aver investito, alla guida del suo furgone, un pedone che attraversava la strada da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo. A seguito della collisione, il pedone impattava contro il frontale del furgone e scivolava al suolo, ove veniva sospinto in avanti per meno di un metro, riportando gravi lesioni con postumi invalidanti permanenti.

A carico dell’imputata i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente la violazione specifica dell’art.141, comma 2, del Codice della Strada. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa circa la fuoriuscita improvvisa ed inopinata del pedone sulla sede stradale, inoltre, la Corte territoriale aveva ravvisato la responsabilità colposa della conducente per imprudenza ed imperizia dovuta a censurabile disattenzione e distrazione nella guida del furgone.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte contestava alla Corte di Appello di aver ritenuto integrato il reato di cui all’art.590 bis cod.pen. per la violazione dell’art.141, comma 2, CdS. In particolare evidenziava come in sentenza, posto che la consulenza in atti avesse accertato una velocità pari a 15 km/h, si rimarcava “la imprudenza ed imperizia dell’imputata, dovuta a censurabile disattenzione e distrazione nella guida del furgone” e dunque una colpa generica, che qualificava il reato nella meno grave ipotesi dell’art.590 cod.pen.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza infondata.

“Sussiste la colpa specifica e dunque è configurabile il reato di lesioni colpose stradali – specificano dal Palazzaccio – perché l’art.141 CdS, intitolato alla velocità, prevede a carico del conducente il dovere di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo dei veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

Nel caso in esame, dunque, “una volta appurato che il pedone era visibile”, per la Cassazione non appare fondato il rilievo difensivo basato sulla ridotta velocità tenuta dalla ricorrente, “la quale non è stata comunque in grado di porre in essere nessuna manovra idonea ad evitare l’impatto, neppure una tempestiva frenata”.

La redazione giuridica

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

La presunzione di colpa nei sinistri stradali e la prova del modulo CAI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui