Il potere del CTU di accertare i fatti rilevanti nella lite

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Riconosciuta agli infermieri strumentisti l’indennità radiologica, si assiste a un importante superamento da parte della Cassazione del precedente orientamento (di cui a Cass. 30 maggio 2012, n. 8660) secondo il quale la verifica delle singole situazioni concrete ad opera della Commissione riveste carattere costitutivo, dipendendo dal suo esito il riconoscimento dell’indennità. La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del potere del CTU nell’accertamento dei fatti rilevanti per la valutazione dei diritti dei lavoratori, superando l’idea che la Commissione fosse l’unico organo competente a determinare l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità. (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 5 maggio 2025, n. 11665).

La Corte di Milano, riformando in esito a CTU la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto degli infermieri strumentisti presso la sala operatoria del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, alla percezione dell’Indennità radiologica ed alla fruizione dello speciale congedo, ritenendo non dirimente il contrario parere della Commissione di valutazione del rischio radiologico, e che fosse, invece, comprovato l’abituale svolgimento da parte dei lavoratori dell’attività professionale nell’ambito di zona classificata dagli atti aziendali sui rischi come “controllata”.

Respingimento delle richieste degli altri operatori

Riguardo gli altri operatori, l’appello è stato invece respinto, con conferma del rigetto della domanda pronunciato in primo grado, perché sulla base degli accertamenti peritali era emerso un loro ruolo solo preparatorio delle operazioni, o la partecipazione diretta ad un numero assai limitato di interventi. L’Ospedale Ortopedico propone ricorso per Cassazione, che viene integralmente rigettato.

Errata applicazione della legge e indennità di rischio radiologico

L’Istituto deduce errata applicazione della legge secondo cui l’accertamento di quale sia il personale, diverso da medici e tecnici di radiologia, soggetto a rischio radiologico rilevante, al fine dell’applicazione dei conseguenti benefici sarebbe rimesso ad apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell’unità radiologica, da un rappresentante sindacale e da un esperto qualificato. Ebbene, l’indennità di rischio radiologico è stata prevista dall’art. 1 della Legge n. 460 del 1988, quale intesa anche da Corte costituzionale 20 luglio 1992, n. 343 e poi, in esito alla Legge n. 537 del 1993, art. 8, comma 6, dalla contrattazione collettiva e ad essa, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, si associa il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni per il c.d. recupero biologico.

Diritti soggettivi e potere amministrativo discrezionale

Queste sono quelle prestazioni riconosciute con funzione indennitaria che attribuiscono ai lavoratori benefici interni ai rapporti di lavoro che li coinvolgono. È palese che stiamo discorrendo di “diritti soggettivi” in senso stretto, rispetto ai quali non viene in gioco alcun potere amministrativo discrezionale che giustifichi il riconoscimento di una qualche portata costitutiva alla decisione della Commissione. La Corte di Appello ha svolto questo ragionamento, in linea generale, escludendo quindi una generalizzata portata costitutiva e ha ritenuto che “il titolo all’indennità… sorge per effetto dell’applicazione del dipendente interessato ad un’attività che lo esponga professionalmente alle radiazioni ionizzanti nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge” e ciò esclude non solo l’inesistenza della motivazione, ma anche la sua contrarietà a norme dell’ordinamento.

Superamento dell’orientamento precedente della Cassazione

Formalmente, pertanto, la S.C. supera il precedente orientamento (di cui a Cass. 30 maggio 2012, n. 8660) secondo il quale la verifica delle singole situazioni concrete ad opera della Commissione riveste carattere costitutivo, dipendendo dal suo esito il riconoscimento dell’indennità. Già nel 2015 (17116/2015) la S.C. aveva affermato che “il lavoratore che richieda l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l’accertamento della Commissione di cui al D.P.R. 20-maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati, ha (…) l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia» – ha tracciato un assetto inconciliabile con una portata costitutiva della valutazione della Commissione stessa, che infatti può essere superata dal contrario accertamento svolto in sede giudiziale.

Valutazione del rischio e onere di prova

Quindi, e in altri termini, il giudizio negativo della Commissione non è in alcun modo preclusivo rispetto all’azione giudiziale finalizzata a far accertare, nei riguardi del datore di lavoro, l’esistenza dei presupposti per i benefici indennitari di cui alla disciplina sulle radiazioni ionizzanti. Vale la pena ricordare che l’indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal D.Lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.

Potere del CTU nell’accertamento dei fatti

Venendo ora alle contestate conclusioni del CTU, la suprema Corte sottolinea il principio governante la fattispecie di CTU percipiente, secondo cui il Consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (in tal senso la ormai nota Cass., S.U., 1 febbraio 2022, n. 3086).

Ricostruzione dei fatti e potere del CTU

Calando tale principio al caso in commento, il fatto principale della “abitualità” della presenza in “zona controllata” non poteva che essere ricostruito sulla base degli elementi quantitativi delle operazioni cui i diversi lavoratori avevano partecipato nel corso del tempo e che si erano svolte in quell’ambito soggetto a radiazioni. Numero degli interventi, degli addetti, i loro ruoli etc. sono tutti fatti dai quali si ricostruisce in via consequenziale la consistenza dei fatti primari (abitualità della presenza in zona controllata) e come tali rientrano quindi in ciò che poteva essere demandato al CTU.

Conclusioni sulla legittimità dell’indagine peritale

Ad ogni modo, l’ampiezza dei poteri istruttori del Giudice del lavoro si riverbera inevitabilmente sulla maggiore ampiezza dei corrispondenti poteri del CTU, non potendosi. È del tutto coerente, quindi, il decisum della Corte di appello rispetto ai principi di diritto della S.C., in ordine alla rilevanza della lavorazione abituale in zona controllata, così come si è detto sulla legittimità del ricorso all’indagine peritale e dei poteri “allargati” del CTU nel giudizio del lavoro.

È del tutto coerente, quindi, il decisum della Corte di appello rispetto ai principi di diritto della S.C., in ordine alla rilevanza della lavorazione abituale in zona controllata, così come si è detto sulla legittimità del ricorso all’indagine peritale e dei poteri “allargati” del CTU nel giudizio del lavoro.

Avv. Emanuela Foligno

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