Le Sezioni Unite sui poteri del C.T.U.: il supremo consesso chiarisce i poteri-doveri dei Consulenti Tecnici d’Ufficio.
Poteri del C.T.U. : le Sezioni Unite, con sentenza n. 3086 del 1 febbraio 2022, prendono lo spunto da una fattispecie di natura bancaria per tracciare il perimetro dei poteri del C.T.U., anche in relazione ai termini preclusivi delle attività processuali delle parti (Cass. civ., SS.UU. 3086/2022 del 1 febbraio 2022).
Poteri del C.T.U., pertanto, significativamente ricostruiti e delimitati dalla interessante decisione a commento che, a conclusione di un articolato percorso motivazionale arricchito da una ineccepibile ricostruzione storica dell’istituto della Consulenza Tecnica d’Ufficio, enunciano cinque principi di diritto.
Per quanto qui di interesse, ci si sofferma sulle precisazioni enunciate riguardo i poteri del CTU, senza esaminare la questione di diritto bancario che ha originato la controversia.
Nel ricorso per cassazione viene lamentato: erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva: 1) ritenuto utilizzabili le risultanze trasfuse nella CTU grafologica, perché «in assenza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta la stessa deve necessariamente essere considerata apocrifa»; 2) determinato l’ammontare del danno considerando non solo le contabili di pagamento in uscita dal conto corrente disconosciute ma anche quelle in entrata di cui la CTU grafologica, pur in assenza di disconoscimento, aveva accertato l’apocrifia.
La Corte affronta dunque la questione prospettata, ovvero: che cosa può fare o non può fare il CTU nell’espletare l’incarico affidatogli; quali sono i poteri del CTU sotto il profilo delle preclusioni cui va incontro l’attività assertiva e deduttiva delle parti; quali conseguenze processuali discendono dall’eventuale sconfinamento di poteri del CTU.
Ebbene, la CTU rappresenta uno strumento a disposizione del Giudice a cui può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario l’acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
Secondo il Consesso è pacifico che “…. stante i poteri del CTU di procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, costui possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare i fatti conoscibili da chiunque, così come è pacifico che l’attività del CTU possa indirizzarsi anche in direzione dell’accertamento dei fatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti, in quanto, fermo il fatto costitutivo o, diversamente, modificativo od estintivo dedotto dalla parte, il fatto accessorio accertato dal CTU nel corso delle indagini affidate dal giudice, corrobori indirettamente l’assunto fatto valere con la domanda o con l’eccezione.”
E qualora il CTU, nei limiti delle indagini commessegli dal Giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, costui non lede un interesse del processo, in guisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttavia pur sempre disporre, poiché compete solo a loro il potere di farne valere la violazione e di eccepire la nullità dell’atto che ne è conseguenza ex art. 157, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che quando la CTU indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda e pervenga al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall’attore in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente dal medesimo, l’accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal Giudice, è rilevabile d’ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c.
Conclusivamente, i principi di diritto enunciati dalle SS.UU., in punto di poteri del C.T.U. sono:
- il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio;
- il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio;
- il consulente nominato dal Giudice, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni;
- l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o l’acquisizione di documenti che il consulente nominato dal Gudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.
Avv. Emanuela Foligno
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