La mancata comunicazione del deposito della CTU  ai difensori non configura violazione del diritto di difesa. (Cassazione Civile, Sez. VI,  Sentenza n. 41544 del 27/12/2021)

Il danneggiato citava innanzi al Tribunale di Milano l’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), oltre a proprietario e conducente del veicolo, per sentire pronunciare la loro condanna al risarcimento del danno, indicativamente quantificato in Euro 255.965,50, subito in occasione di incidente stradale, allorché egli era terzo trasportato sulla vettura dei convenuti.

Si costituiva in giudizio l’U.C.I. mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.

Il Tribunale, disposta CTU medico-legale, con sentenza del 16/11/2017, accertava l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro e li condannava a risarcire i danni quali stimati dal CTU e dunque Euro 937,37 per danno biologico da inabilità temporanea e Euro 3.961,25 per danno da invalidità permanente, oltre interessi e spese.

Il danneggiato proponeva appello esclusivamente con riguardo alla quantificazione del danno lamentando la mancata comunicazione del deposito della CTU ai difensori in violazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e dell’art. 195 c.p.c., comma 3, con pregiudizio del proprio diritto di difesa.

Lamentava, inoltre, che il Giudice avesse illegittimamente omesso, in violazione dell’art. 115 c.p.c., di acquisire una certificazione medica, attestante lo stato di profonda sofferenza psichica, la cui produzione si era resa possibile solo oltre il termine delle preclusioni processuali di cui all’art. 183 c.p.c..

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 290 del 2020, rigettava il gravame ritenendo che la CTU fosse stata regolarmente depositata nei termini indicati dal Giudice e comunque trasmessa ai CTP per le relative osservazioni, sì da non potersi configurare alcuna lesione del principio di difesa e del contraddittorio.

Secondo la Corte, dunque, la mancata comunicazione del deposito della CTU ai difensori, non pregiudicava il diritto di difesa.

Sulla acquisizione della certificazione medica richiesta dall’appellante, al di là della sua tardiva produzione in giudizio, la Corte evidenzia che sarebbe stata comunque priva di decisività perché afferente ad aspetti clinici già esaminati dal consulente tecnico d’ufficio.

Il danneggiato impugna in Cassazione, ove resiste l’UCI con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente assume la violazione delle indicate disposizioni processuali per aver ritenuto esaustivo l’invio della CTU ai CTP, anche in presenza di mancata comunicazione del deposito della CTU ai difensori,  in palese contrasto con la previsione secondo la quale la relazione deve essere trasmessa dal Consulente “alle parti costituite” nel termine stabilito dal Giudice.

Contrasterebbe con le indicate disposizioni il ritenere esaustiva la consegna ai soli consulenti di parte, avendo il solo difensore gli strumenti per verificare, nell’interesse di parte attrice, la regolarità dello svolgimento delle operazioni peritali.

Gli Ermellini ritengono il motivo inammissibile.

Il ricorrente ha trascurato di fornire elementi concreti idonei a consentire l’apprezzamento del carattere decisivo della doglianza e delle questioni prospettate, con ciò precludendo alla Corte di vagliare la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti.

Ad ogni modo, il motivo, pur riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto attinente a vizi di attività del Giudice, è inammissibile perché detta disposizione non tutela l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.

In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto indicare per quale ragione, e in che modo, la mancata comunicazione del deposito della CTU ai difensori, abbia provocato un vulnus al diritto di difesa.

L’omesso invio alla parte della bozza di relazione integra, in ogni caso, una nullità relativa della Consulenza, soggetta al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c., sicché tale nullità resta sanata se, come nel caso di specie, non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Il ricorrente non ha né allegato né provato di avere eccepito la nullità relativa nella prima difesa utile successiva al deposito della CTU e si e’, piuttosto, limitato a dedurre di avere sollevato la relativa eccezione all’udienza del 26/5/2016, e dunque tardivamente.

Il secondo motivo, inerente l’omessa valutazione di un documento, è inammissibile.

In tale ipotesi, il ricorrente deve produrre agli atti il documento in questione e indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo: la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, ergo la denuncia della violazione delle predette regole da parte del Giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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