Mantenimento: ripetibilità delle somme ricevute a titolo di mantenimento, nei casi di separazione, la Corte di Cassazione rimette la causa per l’assegnazione alle Sezioni Unite. (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza interlocutoria n. 36509 del 24 novembre 2021)

La Prima Sezione della Corte di Cassazione con l’Ordinanza interlocutoria n. 36509 depositata il 24 novembre 2021 rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite affinché venga chiarito: se i crediti relativi agli assegni che derivano dalla crisi familiare abbiano tutti le caratteristiche della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità dei crediti alimentari; se tali caratteristiche, se presenti, dipendano o meno dalla entità della somma; se nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno sia possibile scorporare la quota di esso avente finalità alimentare.

L’Ordinanza di rimessione scaturisce dalla decisione della Corte d’Appello di Roma che nel respingere le domande della moglie, volte a conseguire per il tempo della separazione un assegno di mantenimento dal marito, la condannava anche alla ripetizione delle somme a tale titolo percepite per effetto della ordinanza presidenziale che, in via provvisoria ed urgente aveva riconosciuto il suo diritto al mantenimento, revocato poi successivamente dal Giudice Istruttore.

I Supremi Giudici rimettenti espongono la distinzione tra assegno di mantenimento corrisposto ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e assegno di mantenimento in favore del coniuge non titolare di redditi propri.

Il primo ha carattere alimentare, avendo finalità di fronteggiare lo stato di bisogno in cui versa chi non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento con conseguente cessazione del diritto al raggiungimento della indipendenza economica (Cass. civ., n. 12952/2016).

Pacifico il carattere alimentare, il figlio che abbia già ricevuto le somme non può vedersi costretto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo, mentre se il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (Cass. civ., n. 25166/2017).

Invece, sulla natura dell’assegno a favore del coniuge, gli orientamenti non sono pacifici.

Il credito relativo all’assegno di mantenimento in sede di separazione, infatti, fonda la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale nascente dal rapporto di coniugio e non, invece, nella incapacità del coniuge che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass. civ., n. 9686/2020).

Per l’effetto, si è deciso che in sede di opposizione all’esecuzione il debitore esecutato possa opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito anche nell’ipotesi di esecuzione per credito da mantenimento, non avendo natura alimentare.

Al contrario, in tema di privilegio di crediti alimentari, la Corte Cost. n. 17/2000 ha riconosciuto natura alimentare dell’assegno di mantenimento del coniuge stante la sua finalità di soddisfare le necessità di vita del coniuge beneficiario, al pari dell’assegno alimentare.

Così, l’esclusione o la diminuzione dell’assegno per effetto del giudicato, determina da un lato la irripetibilità delle somme già versate e dall’altro non comporta la ultrattività del provvedimento temporaneo ed urgente che aveva riconosciuto l’assegno.

Nello specifico, la donna ricorre alla Corte impugnando la decisione con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame ha respinto le domande della medesima intese a conseguire, per il tempo della separazione personale dall’ex coniuge, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 7, – all’uopo pronunciando anche la condanna della ricorrente alla ripetizione delle somme a tale titolo riscosse in dipendenza dei provvedimenti provvisoriamente adottati – nonché dell’assegno divorzile L. 1 dicembre 1970, n. 898, ex art. 5, comma 6, in conseguenza della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Motivando le ragioni del primo rigetto sulla scorta di quanto acclarato dal Giudice di prime cure, che aveva negato la sussistenza dei giustificati motivi per procedere alla modificazione delle condizioni pattuite in sede di omologa della separazione sul rilievo che la ricorrente non era stata licenziata, ma solo incentivata alle dimissioni percependo a questo fine la somma di Euro 65698,20 in uno con il TFR pari ad Euro 28.897,69, aveva goduto per due anni dell’indennità di mobilità, disponeva di redditi in nero per sporadiche attività lavorative ed aveva altresì rifiutato le proposte di lavoro procacciateli dall’ex coniuge, la Corte d’Appello, dava atto che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un contributo a favore della donna e che, pertanto, la relativa previsione effettuata in via di urgenza prima dal Presidente, e poi ridotta dal Giudice nella fase di merito, debba essere revocata con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite a decorrere dall’ottobre 2009, decorrenza stabilita nell’ordinanza presidenziale di modifica provvisoria ex art. 710 c.p.c.”.

Ed ancora, la Corte territoriale,  pur ricusando il criterio del tenore di vita a cui si era appellato il giudice di prime cure, a fronte del superamento di esso seguito a Cass. 11504/2017, ne ha inteso tuttavia confermare il negativo deliberato sull’assunto che anche alla luce delle ragioni già enunciate in chiave ostativa quanto all’assegno di mantenimento, nonché dell’attività lavorativa prestata, del rifiuto di attività più redditizie e dell’assenza di oneri abitativi, “la donna abbia mezzi sufficienti ad assicurarle l’indipendenza e autosufficienza economica tenuto conto della inalterata capacità lavorativa e reddituale”.

La Suprema Corte, investita del gravame, e accertato il diverso orientamento giurisprudenziale sulla ripetibilità delle somme ricevute a titolo di mantenimento, rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale esame delle Sezioni Unite.

Avv. Emanuela Foligno

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