Motoveicolo tampona bicicletta in prossimità di un semaforo provvisorio apposto per lavori in corso (Tribunale di Savona, Sentenza del 23/01/2022).

Motoveicolo tampona la bicicletta: il ciclista cita a giudizio il conducente della moto chiedendo il risarcimento dei danni causati dal sinistro stradale che lo vedeva coinvolto.

Precisa che nel tardo pomeriggio, procedeva a bordo della propria bicicletta lungo la strada provinciale Campochiesa – Albenga in direzione Albenga per rincasare e giunto presso un semaforo provvisorio operativo, sebbene stava procedendo sul margine destro della carreggiata, veniva tamponato dal convenuto motociclista che procedeva a velocità non adeguata alle condizioni di traffico.

Motoveicolo tampona la bicicletta, che colpita nella ruota posteriore veniva sospinta in avanti fino ad arrestarsi, mentre l’attore veniva proiettato oltre la semicarreggiata opposta e successivamente ricoverato in Ospedale con significativi danni permanenti. Tuttavia la Compagnia assicuratrice rifondeva il solo danno materiale alla bicicletta per € 50,00.

Il Tribunale ritiene la domanda fondata e considera provati i fatti dedotti in merito al sinistro causato da motoveicolo che ha tamponato la bicicletta.

Innanzitutto, il convenuto è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.

Ciò non è avvenuto in quanto l’Assicurazione ha contestato genericamente la dinamica del motoveicolo che tampona la bicicletta, oltre a ciò il motociclista non ha dedotto, né provato, di non avere potuto arrestare il mezzo per cause a lui non ascrivibili.

Conseguentemente, secondo i canoni civilistici in tema di responsabilità, viene a lui ascritta la violazione della distanza di sicurezza, né può discorrersi di pari colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c.; conseguentemente il convenuto resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto della motoveicolo che tampona la bicicletta, e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.

Venendo alla liquidazione dei danni, il Tribunale dà atto che il ciclista “nell’urto con il terreno, subì violento trauma cranico commotivo con formazione di una emorragia sub aracnoidea a sinistra e la lussazione dell’articolazione acromionclaveare di sinistra (arto dominante). Vi fu necessità di ricovero ospedaliero. Alla dimissione, dopo la comparsa di un episodio comiziale, fu prescritta terapia con anticomiziali (Keppra) che attualmente assume ancora”….”l’attore subì lesioni personali in quanto proiettato in avanti e brusco violento arresto contro il suolo…….il periodo di incapacità lavorativa temporanea è sovrapponibile al periodo di incapacità ad attendere alle normali manifestazioni di vita personale e di relazione (Periodo di Inabilità biologica) ed è quantificabile in giorni 80 (ottanta) complessivi. Il periodo di Inabilità Temporanea biologica e suddivisibile giorni di Inabilità Temporanea Totale o Assoluta e in giorni di Inabilità Temporanea Parziale, così conteggiati: – ITT giorni 10 (dieci) – ITP al 75% giorni 40 (quaranta) – ITP al 50% giorni 15 (quindici) – ITP al 25% giorni 15 (quindici) 4) se e in quale misura da tali lesioni sia derivata menomazione permanente dell’integrità psicofisica del soggetto con riferimento alle normali manifestazioni di vita personale di relazione: si è concretizzato un danno permanente all’integrità psicofisica del soggetto (Danno Biologico) valutato nella misura del SEDICI PER CENTO (16%)”.

Oltre a ciò il Tribunale valorizza il danno dinamico-relazionale in considerazione della rilevante sofferenza e delle significative ripercussioni all’attività lavorativa, e sul punto richiama quanto evidenziato dal CTU secondo cui “la lesione neurologica con necessità di assunzione di farmaci antiepilettici ed un danno articolare, anche se modesto, alla spalla sinistra, incidono sulla cenestesi lavorativa, costringendo l’attore  ad una “maggior fatica” per portare a termine lo stesso lavoro rispetto a prima del sinistro”.

In sintesi, pacifica la responsabilità del convenuto che col suo motoveicolo ha tamponato la bicicletta, oltre al danno non patrimoniale per € 45.740,00, viene riconosciuto all’attore il danno da perdita patrimoniale, come danno emergente, di circa € 8.000,00.

Spese di lite e di CTU a carico del convenuto.

Avv. Emanuela Foligno

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